Cass. pen. n. 4910 del 9 novembre 2022
Testo massima n. 1
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all'art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può concorrere con quello di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del d.lgs. citato, dovendosi escludere il concorso apparente di norme e il rapporto di genere a specie previsti dall'art. 15 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel delitto di cui all'art. 3 d.lgs. citato, il ricorso all'artificio è strumentale alla falsa dichiarazione, mentre, nel delitto di cui al successivo art. 10, la condotta, in quanto realizzabile con qualsiasi modalità e non solo con artificio, può non essere strumentale alla falsa dichiarazione, che può mancare).