Cass. pen. n. 4910 del 9 novembre 2022

Testo massima n. 1


Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all'art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può concorrere con quello di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del d.lgs. citato, dovendosi escludere il concorso apparente di norme e il rapporto di genere a specie previsti dall'art. 15 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel delitto di cui all'art. 3 d.lgs. citato, il ricorso all'artificio è strumentale alla falsa dichiarazione, mentre, nel delitto di cui al successivo art. 10, la condotta, in quanto realizzabile con qualsiasi modalità e non solo con artificio, può non essere strumentale alla falsa dichiarazione, che può mancare).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE