14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10562 del 25 luglio 1990
Testo massima n. 1
In tema di ricettazione è necessario distinguere fra la particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 648 comma secondo, c.p. e la speciale tenuità del danno, di cui all’art. 62, n. 4 c.p. Infatti, la prima consente e presuppone una valutazione complessiva dell’episodio, quale risulta accertato nelle sue componenti oggettive e soggettive, mentre la seconda attiene esclusivamente al valore materiale della cosa, che dev’essere di speciale tenuità. Ne deriva che le due circostanze attenuanti predette sono fra loro compatibili.
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