14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 37942 del 8 ottobre 2003
Testo massima n. 1
In tema di ricettazione, al fine della sussistenza dell’ipotesi di particolare tenuità [ art. 648 c.p. cpv. ], non è sufficiente di per sè il valore economico della cosa ricettata, ma occorre avere riguardo a tutte le circostanze indicate nell’articolo 133 c.p., le quali devono essere esaminate in comparazione con il parametro del valore predetto. Ne consegue che l’ipotesi attenuante non può essere ritenuta nel caso in cui, nonostante la tenuità del valore della cosa ricettata, sussistano elementi e circostanze, sia oggettivi che soggettivi, che impediscono di ritenere il fatto, considerato ed esaminato nel suo complesso, di particolare tenuità. [ Fattispecie in tema di ricettazione di carta bancomat ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]