Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8714 del 4 marzo 2011

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8714 del 4 marzo 2011

Testo massima n. 1

Il delitto di ricettazione, nella fattispecie della cosiddetto “intromissione”, si perfeziona per il solo fatto che l’agente si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, perché possa dirsi consumato, anche che l’intromissione raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto. [ Fattispecie nella quale l’imputato si era attivato infruttuosamente per ricercare un acquirente di un monitor al plasma, compendio di appropriazione indebita ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze