Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 45644 del 26 novembre 2009

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 45644 del 26 novembre 2009

Testo massima n. 1

Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione, anche nella forma dell’intromissione o intermediazione, il fine specifico di procurare ad altri un profitto non può che riguardare una persona diversa dal titolare del bene ricettato, nei cui confronti sono obbligati alla reintegra sia il ricettatore che l’autore del reato presupposto.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze