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Art. 648 bis — Riciclaggio

Art. 648 bis — Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa , è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 30265/2017

Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all’elemento materiale, che si connota per l’idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene e all’elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l’identificazione. (Fattispecie nella quale è stato qualificata come riciclaggio la condotta, posta in essere dall’imputato e da correi, consistente nel ricevere assegni provento di delitto, nel contraffarli quanto al nome del beneficiario, nel fare aprire a terzi conti postali con false generalità su cui versava gli assegni, con monetizzazione dei titoli e prelievo della corrispondente somma di denaro).

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Cass. pen. n. 1857/2017

Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell’effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall’art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio “ripulito”sia restituito a chi l’aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie di riciclaggio commessa mediante “clonazione”di autovettura, il cui successivo trasferimento fisico è stato considerato dalla Corte rilevante solo ai fini della prova del dolo del conducente).

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Cass. pen. n. 33076/2016

Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest’ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici – essendo comune l’elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all’art. 648 cod. pen. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all’art. 648 bis cod. pen. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell’origine illecita, quello, infine, di cui all’art. 648 ter cod. pen. che tale scopo sia perseguito mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

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Cass. pen. n. 29611/2016

Il reato di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è reato a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto configurabile la flagranza del delitto di riciclaggio con riferimento al rinvenimento presso un deposito di diverse autovetture provento di furto, private della targa ed occultate in un container, in quanto condotte tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei mezzi, prodromiche al successivo trasporto degli stessi presso il porto e la definitiva loro destinazione in paese extracomunitario).

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Cass. pen. n. 5505/2014

Risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di smontare un’autovettura rubata, in quanto l’art. 648 bis cod. pen. configura un’ipotesi di reato a consumazione anticipata. (In motivazione, la Corte ha giustificato l’indicata natura del reato sulla scorta dell’espressione contenuta nell’art. 648 bis “operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della… provenienza”che non indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma descrive le caratteristiche dell’atto punibile).

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Cass. pen. n. 27292/2013

Il concorrente nel delitto associativo di stampo mafioso può essere chiamato a rispondere in quello di riciclaggio dei beni provenienti dall’attività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti-fine, attuati in esecuzione del programma criminoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti.

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Cass. pen. n. 24548/2013

Commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di conti correnti accesi all’estero, formalmente intestati a società aventi sede in paradisi fiscali, ma in realtà appartenenti a terzi, e sui quali confluiscono i proventi di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro.

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Cass. pen. n. 22992/2013

L’alterazione dei numeri di telaio di un veicolo di illecita provenienza è condotta idonea ad integrare il delitto di riciclaggio.

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Cass. pen. n. 3397/2013

Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività posta in essere. (Nella specie, la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi di reato in relazione ad una condotta consistita nella ricezione di somme di provenienza illecita su conti correnti personali e nella successiva effettuazione di operazioni bancarie comportanti ripetuti passaggi di denaro di importo corrispondente su conti di diverse società, oggettivamente finalizzate alla “schermatura”dell’origine delle disponibilità).

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Cass. pen. n. 2074/2013

Il delitto di riciclaggio, che può essere occasionalmente commesso per mezzo della falsificazione di un documento, non assorbe il relativo delitto di falso documentale, non essendo possibile considerare il primo delitto come reato complesso rispetto al secondo, anche alla luce dell’art. 84 c.p. (Fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura e falsificazione dei relativi documenti di accompagnamento).

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Cass. pen. n. 43534/2012

In tema di riciclaggio, le operazioni di ripulitura del denaro “sporco”effettuate da esperti del settore bancario integrano l’aggravante del fatto commesso nell’esercizio di un’attività professionale, che, per la sua natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti del reato.

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Cass. pen. n. 40354/2011

Il concorrente nel delitto associativo mafioso può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall’attività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti fine, attuati in esecuzione del programma criminoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti.

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Cass. pen. n. 39756/2011

Le fattispecie criminose di riciclaggio e reimpiego, pur a forma libera, richiedono che le condotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l’obbiettivo di ostacolare l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del denaro.

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Cass. pen. n. 36913/2011

Il momento perfezionativo del reato di riciclaggio si individua nella sostituzione dei beni sicché non rileva, ai fini della integrazione del reato, che parte degli oggetti materiali di una condotta continuata di riciclaggio sia pervenuta nella disponibilità dell’autore prima della novella legislativa – L. 9 agosto 1993, n.328 che ha previsto, tra l’altro, che i beni possano provenire da qualsiasi specie di delitto non colposo – e sia in concreto proveniente da delitti allora non considerati dalla norma di incriminazione del riciclaggio.

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Cass. pen. n. 12766/2011

Integra l’elemento oggettivo del reato di riciclaggio anche il mero smontaggio di singoli pezzi, pur privi di codice identificativo, di un bene mobile registrato, come un ciclomotore, di provenienza delittuosa, rientrando tale condotta nella nozione normativa di operazione adatta ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del bene.

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Cass. pen. n. 546/2011

Integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, poiché il delitto di riciclaggio è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che il termine di prescrizione, trattandosi di reato continuato, decorre dalla data di ogni singolo prelievo o trasferimento documentalmente individuabile).
L’affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l’accertamento dell’esatta tipologia del delitto non colposo presupposto e, in particolare, la precisa identificazione del soggetto passivo, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute, anche se il delitto presupposto sia delineato per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione.

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Cass. pen. n. 24380/2010

L’integrazione del reato di riciclaggio non richiede che il bene oggetto della condotta illecita fuoriesca dalla sfera di disponibilità dell’autore della stessa. (Fattispecie di alterazione dei dati identificativi di autovettura di provenienza delittuosa).

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Cass. pen. n. 17694/2010

È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto, nella vigente formulazione della fattispecie, il delitto di riciclaggio non è costruito come delitto a consumazione anticipata.

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Cass. pen. n. 49427/2009

L’illecito fiscale penalmente rilevante per l’ordinamento del paese straniero nel cui territorio viene integralmente consumato può costituire il reato presupposto necessario per la configurabilità del delitto di riciclaggio dei relativi proventi commesso successivamente nel territorio italiano.

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Cass. pen. n. 47375/2009

In tema di riciclaggio, la consapevolezza dell’agente in ordine alla provenienza dei beni da delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la sostituzione siano di derivazione delittuosa specifica, anche mediata.
Integra la fattispecie criminosa di riciclaggio “mediato”il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito.

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Cass. pen. n. 44043/2009

Non si ha reato impossibile, in riferimento alla fattispecie criminosa di riciclaggio, ove sia agevole l’accertamento della provenienza illecita della “res”. (Fattispecie di riciclaggio di autovettura cui era stata apposta la targa di un’altra, in cui la Corte ha precisato che, per aversi reato impossibile, l’inidoneità dell’azione dev’essere “ex ante”assoluta e non può desumersi dal mero fatto che il reato sia stato agevolmente scoperto).

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Cass. pen. n. 34511/2009

Il delitto di riciclaggio, pur essendo a consumazione istantanea, è a forma libera e può anche atteggiarsi a reato eventualmente permanente quando il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive.

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Cass. pen. n. 11895/2009

Integra il reato di riciclaggio lo spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva qualora l’agente ponga in essere altre attività idonee ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene. (Nella fattispecie il colpevole era stato trovato anche in possesso di false carte di circolazione e di falsi documenti di guida che potevano indurre l’Autorità a ritenere che il conducente fosse il proprietario dell’autoveicolo: la Corte ha ritenuto che tali attività costituissero il compimento di operazioni dirette ad ostacolare l’accertamento della provenienza dell’autovettura).

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Cass. pen. n. 1439/2009

In tema di reati contro il patrimonio, il delitto presupposto del reato di riciclaggio può essere costituito anche dal reato di illecita concorrenza con minaccia e con violenza.
In tema di reati contro il patrimonio, il delitto presupposto del reato di riciclaggio può essere costituito non solo dai reati-fine attuati in esecuzione del programma criminoso in vista del quale l’associazione per delinquere di stampo mafioso si è formata, ma anche dallo stesso reato associativo, in quanto il riciclaggio può avere ad oggetto anche beni e denaro non provenienti dai reati fine ma dalla condotta costitutiva dell’associazione mafiosa.

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Cass. pen. n. 1024/2009

Anche il delitto d’associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto di quello di riciclaggio, atteso che lo stesso è di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, come dimostra il fatto che tra gli scopi dell’associazione vi è anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite utilizzando il metodo mafioso.

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Cass. pen. n. 495/2009

Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca danaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, in tal modo lo stesso viene automaticamente sostituito, essendo l’istituto di credito obbligato a restituire al depositante la stessa somma depositata.

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Cass. pen. n. 36940/2008

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l’accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute e ciò a fortori nell’ambito del procedimento cautelare in cui è sufficiente la probatio minor scaturente dalla valutazione di gravità degli indizi acquisiti.

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Cass. pen. n. 16980/2008

L’elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l’accertamento della provenienza dei beni, del denaro e di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro.

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Cass. pen. n. 1470/2008

Le disposizioni di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., pur configurando reati a forma libera, richiedono che le condotte di riciclaggio o di reimpiego siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, risultando dirette in ogni caso ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità.

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Cass. pen. n. 19288/2007

La previsione di cui all’art. 648 bis c.p. individua quale tipica modalità operativa del riciclaggio «la sostituzione» cioè la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, sicchè il reato integrato con tale modalità si consuma solo con il perfezionamento della sostituzione e dunque con la restituzione dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva «movimentati».

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Cass. pen. n. 15092/2007

Integra il delitto di riciclaggio lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un’autovettura di provenienza delittuosa, pur se non muniti di codici identificativi suscettibili di alterazione, in ragione della idoneità dell’indicata condotta ad ottenere l’occultamento della provenienza del bene.

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Cass. pen. n. 8432/2007

In tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità per il concorso nel reato presupposto — che escluderebbe la prima — non può essere solo quello temporale ma occorre, in più, che il giudice verifichi, caso per caso, se la preventiva assicurazione di « lavare» il denaro abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell’autore del reato principale, la decisione di delinquere. (Fattispecie nella quale all’indagato era stato contestato il reato di riciclaggio di somme di danaro ottenute illecitamente da terzi mediante la commissione di reati di appropriazione indebita e corruzione; la S.C. ha ritenuto che non risultassero, allo stato, accertati elementi atti a comprovare il concorso del ricorrente nel reato presupposto ex art. 646 c.p., essendo incerti il momento e le modalità di costituzione, da parte sua, delle società estere attraverso le quali aveva realizzato il trasferimento del denaro; ha quindi rigettato la doglianza sulla erronea qualificazione giuridica del fatto).

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Cass. pen. n. 36779/2006

Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l’acquirente e il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene in quanto mentre la mediazione è un’attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall’uno all’altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene, indipendentemente dall’accertamento del reato presupposto, il che caratterizza l’elemento soggettivo e oggettivo del riciclaggio. (Nella specie si trattava di titoli di credito italiani e stranieri).

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Cass. pen. n. 44305/2005

Si configura il delitto di riciclaggio sia con la sostituzione della targa che con la manipolazione del numero del telaio di un’autovettura proveniente da delitto, perché entrambe le condotte costituiscono operazioni tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dell’autovettura.

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Cass. pen. n. 23396/2005

Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 648 bis c.p. è irrilevante la circostanza che per il reato presupposto concernente la violazione della normativa tributaria operi la condizione di non punibilità contenuta nell’art. 9 comma decimo lett. c) legge n. 289 del 2002 (cosiddetto condono tributario). (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il richiamo contenuto nell’ultimo comma dell’art. 648 bis alle rispettive fattispecie criminali comporta l’applicazione della previsione di cui al terzo comma dell’art. 648, in base alla quale deve ritenersi irrilevante ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, come pure di riciclaggio, la presenza, tra l’altro, di una condizione di non punibilità del reato presupposto).

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Cass. pen. n. 16267/2004

Non sussiste un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e quello di falso documentale (art. 476 e 482 c.p.), il quale può presentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito in esso, in quanto, ai sensi dell’art. 84 c.p., intercorre un rapporto di complessità tra fattispecie solo quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un’occasionale convergenza di piú norme e, quindi, un concorso di reati; con la conseguenza che in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità eventuale di consumazione dell’altro.

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Cass. pen. n. 47088/2003

La disposizione di cui all’art. 648 bis c.p. pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che la semplice interposizione di persona tra il prenditore e lo spenditore di un assegno, provento di rapina, non integra il delitto di riciclaggio, ma quello di ricettazione, in quanto è diretta non già a nascondere l’origine illegale del bene, ma solo a creare incertezza sull’identità del soggetto percettore del titolo)

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Cass. pen. n. 18577/2003

Il semplice spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva non costituisce “trasferimento” punibile ai sensi dell’art. 648 bis c.p., in quanto non idoneo ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene.

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Cass. pen. n. 5030/1998

Il reato di cui all’art. 648 bis c.p. («riciclaggio»), pur consumandosi già nel momento in cui venga compiuta una singola operazione, fra quelle indicate nella norma incriminatrice, idonea ad ostacolare l’identificazione del bene proveniente da delitto, può tuttavia continuare ad attuarsi attraverso ulteriori operazioni dirette allo stesso fine, fra le quali può essere ricompresa anche quella consistente nel materiale «trasferimento» del bene anzidetto (quando esso sia costituito da una cosa mobile) da un luogo all’altro, ove da un tale trasferimento possa derivare la definitiva sottrazione della res alla identificazione ed al rintraccio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che erroneamente fosse stata esclusa, da parte del giudice di merito, la configurabilità del reato a carico di un nord africano che era stato sorpreso in Italia a bordo di un autovettura rubata in Francia, munita di documenti e dati di immatricolazione falsi o alterati; autovettura presumibilmente destinata al mercato dell’Africa settentrionale).

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Cass. pen. n. 4769/1997

Ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumano pertinenti al reato di riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili; il che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a supporne l’esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro.

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Cass. pen. n. 3373/1997

Alla stregua dell’attuale formulazione dell’art. 648 bis c.p., secondo cui il reato di «riciclaggio» ivi contemplato può avere ad oggetto, oltre al danaro, anche «beni o altre utilità» che, al pari del denaro, provengano da delitto non colposo, deve ritenersi che sussista il detto reato e non quello di ricettazione semplice di cui all’art. 648 c.p. (rispetto al quale il primo si presenta con carattere di specialità), nel caso in cui taluno, ricevuta anche una sola autovettura di provenienza delittuosa, vi apponga, allo scopo di ostacolare l’accertamento di tale provenienza, targhe di pertinenza di altro veicolo.

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