14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3211 del 10 marzo 1999
Testo massima n. 1
In tema di ricettazione, la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario di quello di ricettazione, non presuppone un giudiziale accertamento né l’individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti «positivamente» al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all’art. 648 c.p. [ Nella specie la Corte ha ritenuto legittima l’acquisizione del verbale, in assenza della citazione del teste, di denuncia del furto dell’autovettura oggetto della successiva ricettazione, quale prova documentale di una dichiarazione di scienza, non ripetibile con le stesse forme, anche tenuto conto del fatto che la conoscenza storica ivi esternata non si riferiva direttamente alla responsabilità dell’imputato per il reato ascritto ma solo al reato presupposto ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]