14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 23427 del 7 giugno 2001
Testo massima n. 1
Il delitto di ricettazione [ art. 648 c.p. ] e quello di commercio di prodotti con segni falsi [ art. 474 c.p. ] possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.
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Testo massima n. 1
Il delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso – e che con questo viene a costituire un’unica entità – è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 c.p.
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