14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7394 del 19 maggio 1989
Testo massima n. 1
Il termine «fatto» usato dal legislatore al primo cpv. dell’art. 648 c.p., che non può essere identificato con l’espressione «danno patrimoniale», ha un significato e un contenuto più ampio di quello di danno, sicché, esso, pur non esclude che il valore della cosa ricettata possa essere tenuto presente dal giudice, è comprensivo di altri possibili elementi che possono caratterizzare il caso concreto. Detti elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, possono assumere in relazione alla singola fattispecie, un significato determinante ai fini del riconoscimento o della esclusione della particolare tenuità del fatto, valutato nella sua globalità, rispetto al valore economico, ovvero al numero delle cose ricettate.
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