14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 3087 del 25 gennaio 2006
Testo massima n. 1
Il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati [ art. 9, comma settimo, L. 14 dicembre 2000 n. 376 ] può concorrere con il reato di ricettazione [ art. 648 c.p. ], in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie – essendo il reato previsto dalla legge speciale integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto – e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.
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Testo massima n. 1
Tra il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati, punito dall’art. 9, comma settimo, L. 14 dicembre 2000 n. 376 [ disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping ] e quelli di cui agli art. 348 c.p.[ esercizio abusivo della professione di farmacista ] e 445 c.p. [ somministrazione di medicinali in totale difformità dalle indicazioni terapeutiche previste ed autorizzate ] sussiste un rapporto di specialità, atteso che colui che, senza essere in possesso della prescritta abilitazione professionale, commercia farmaci e sostanze dopanti esercita abusivamente, attraverso la medesima condotta, la professione di farmacista, e, qualora le sostanze medicinali vengano commerciate in specie, qualità o quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche, pone in essere il medesimo comportamento sanzionato dal citato art. 445 c.p.
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