14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9573 del 3 luglio 1990
Testo massima n. 1
Il delitto di ricettazione, nella fattispecie commissiva dell’intromissione, si perfeziona per il solo fatto che l’agente si intrometta, per fare acquistare, ricevere od occultare le cose di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l’intromissione medesima raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto. Ne deriva che se tale scopo non sia stato realizzato, il delitto è consumato e non solo tentato. Nell’ipotesi della mediazione quindi è sufficiente che il mediatore si adoperi in modo univoco per far acquistare la merce e non è necessario né che metta in rapporto diretto le due parti, né che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta.
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