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Articolo 365 Codice di procedura civile — Sottoscrizione del ricorso

Articolo 365 Codice di procedura civile — Sottoscrizione del ricorso

Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18257/2017

È inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83, comma 2, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali. (Nella specie, la procura – allegata in calce al ricorso – faceva riferimento al “presente controricorso” e conferiva mandato alle liti al fine di ottenere la conferma, anziché la riforma, della sentenza di secondo grado).

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Cass. civ. n. 15174/2017

Qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un’espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l’altro avvocato non sia iscritto nell’albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell’atto per raggiungimento dello scopo nonchè alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all’autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poiché l’art. 1712, comma 1, c.c., esige l’accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo.

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Cass. civ. n. 10403/2017

Non è affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione eseguita ad istanza dell’avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimità, ancorché non iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, perché il particolare requisito dell’iscrizione nell’albo speciale riguarda l’attività difensiva e non quella procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell’ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore.

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Cass. civ. n. 10071/2017

La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante, derivandone, pertanto, che l’attività processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilità del legale, del quale è conseguentemente ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio.

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Cass. civ. n. 7443/2017

La firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini dell’autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di attribuire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso.

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Cass. civ. n. 7014/2017

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall’atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità.

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Cass. civ. n. 17206/2015

La procura speciale apposta a margine del ricorso per cassazione, sottoscritta dai due soggetti menzionati nell’epigrafe come rappresentanti della società ricorrente, non è inficiata dalla mancata espressa menzione di uno di essi nel testo a stampa del mandato, poiché la firma della procura è sufficiente ad attribuirne la paternità ad entrambi nella qualità indicata in ricorso e ribadita accanto a ciascuna delle due firme, le quali, inoltre, devono ritenersi correttamente autenticate dal difensore con un unico visto.

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Cass. civ. n. 13314/2015

È validamente proposto il ricorso per cassazione, notificato alla parte avversaria e recante la sottoscrizione di uno solo dei due difensori del ricorrente, se il mandato alle liti, riportato a margine dell’atto, risulti, in chiusura, sottoscritto da entrambi i difensori, ciò bastando per ritenere proveniente da entrambi i difensori nominati la certificazione della sottoscrizione del conferente la procura, e quindi per l’attribuzione a ciascuno di essi di pieni poteri di rappresentanza processuale.

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Cass. civ. n. 3456/2015

Il legale rappresentante di un’impresa costituita in un “trust” conserva la legittimazione al conferimento della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione, atteso che il “trust” non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al “trustee”, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, ma non quale legale rappresentante, bensì come colui che dispone del diritto.

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Cass. civ. n. 27403/2014

L’illeggibilità della sottoscrizione in calce al ricorso per cassazione, da parte del difensore munito di valida procura, non incide sull’ammissibilità dell’atto, seppure ne sia contestata da controparte la provenienza, allorché essa sia comunque integrata dalla firma di autentica del mandato, parimenti ivi apposta, atteso che l’apposizione di entrambe le sottoscrizioni sul ricorso, recante la precisa indicazione del nome del difensore, comporta una presunzione di loro appartenenza allo stesso, e ne esclude l’attribuibilità a persona non identificabile.

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Cass. civ. n. 25725/2014

È validamente rilasciata la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, ancorché il mandato difensivo sia privo di data e conferito con espressioni generiche, poiché l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità.

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Cass. civ. n. 19226/2014

La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso é inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio, senza che assuma rilievo che la sentenza sia divenuta direttamente impugnabile per cassazione all’esito della pronuncia di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., né, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., persista la validità della procura per il giudizio di appello.

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Cass. civ. n. 18468/2014

Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché é irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito.

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Cass. civ. n. 13183/2013

In tema di giudizio di legittimità, la procura speciale conferita dalla parte intimata con un controricorso inammissibile resta valida come atto di costituzione, consentendo al difensore della stessa di partecipare alla discussione orale della causa.

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Cass. civ. n. 9363/2013

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, in ipotesi di pluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l’atto, sia iscritto nell’apposito albo, rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocato sottoscrittore, sia l’omessa sottoscrizione di alcuno dei difensori cui sia stata rilasciata la procura.

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Cass. civ. n. 23925/2012

È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, terzo comma, e 365 c.p.c., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, terzo comma, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, terzo comma, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile.

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Cass. civ. n. 13558/2012

Ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio.

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Cass. civ. n. 9091/2012

È inammissibile, ai sensi dell’art. 77 c.p.c., il ricorso per cassazione proposto nell’affermata qualità di procuratore di una società, in tale veste sottoscrivendo altresì il mandato al difensore, ove non siano indicati gli estremi della procura, e soprattutto la sua data, né da quale organo della società essa risulti rilasciata, né se sia stato espressamente conferito al rappresentante il potere di stare in giudizio per la preponente, impedendo tali omissioni alla S.C. di verificare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo del procuratore, ed in particolare la facoltà dello stesso di proporre impugnazione in nome e per conto della rappresentata.

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Cass. civ. n. 4454/2012

Nel giudizio di cassazione, l’ambito della procura speciale non è limitato semplicemente all’atto per il quale essa è stata conferita, ma deve intendersi esteso a tutti quegli atti che costituiscono l’ulteriore svolgimento naturale del processo. Pertanto deve ritenersi che il rilascio della procura speciale in calce al ricorso per cassazione è valido anche per resistere con controricorso al ricorso incidentale che venga eventualmente proposto.

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Cass. civ. n. 929/2012

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’articolo 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura si rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale. Essa, inoltre, non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83, comma terzo, c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all’art. 45 comma 9, lett. a) della legge 18 giugno 2009, n. 69, “ratione temporis” applicabile, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati, salvo il suo conferimento mediante le forme dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata, alla stregua del secondo comma dello stesso art. 83.

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Cass. civ. n. 14190/2011

In relazione ad un ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo, qualora né dall’intestazione del ricorso, né dalla procura alle liti risulti il nome della persona fisica che l’ha conferita (perché non nominativamente indicata o perché la sottoscrizione da essa apposta sia illeggibile), l’incertezza sull’identità del conferente, preclusiva della successiva indagine sull’esistenza, in capo al medesimo, dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso.

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Cass. civ. n. 1235/2011

Il ricorso per cassazione, sottoscritto da avvocato diverso da quello cui, nella procura a margine del ricorso stesso, è stato conferito il mandato a proporlo, è inammissibile, per la mancanza della necessaria procura in favore del sottoscrittore, non potendo il conferimento di essa desumersi dalla circostanza che il legale, che ha sottoscritto il ricorso, abbia autenticato la firma della parte in calce alla procura espressamente conferita ad altro professionista.

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Cass. civ. n. 23816/2010

Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83, terzo comma, c.p.c., nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Nè a una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso, da parte degli eredi del ricorrente deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del medesimo giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e seguenti c.p.c., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato “atto di costituzione”) su cui possa essere apposta la procura speciale.

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Cass. civ. n. 18062/2010

In tema di ricorso per cassazione, la procura speciale al difensore, prescritta a pena di nullità dall’art. 365 c.p.c., può essere conferita al difensore esclusivamente dal soggetto legittimato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 75 c.p.c., il quale, per il Comune, è il solo Sindaco (art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e non la giunta comunale. Ne deriva che tale ultimo organo, anche laddove abbia per statuto il potere di autorizzare il Sindaco alla proposizione di azioni in giudizio, è privo del potere di nomina del difensore, il quale, seppure designato mediante delibera di giunta, deve nuovamente essere nominato, con conferimento di apposita procura alle liti, dal Sindaco. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di un Comune, presentato da un avvocato autorizzato dalla Giunta comunale a proporre l’atto di impugnazione ma mai nominato dal Sindaco).

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Cass. civ. n. 17629/2010

La procura a margine del ricorso per cassazione, sebbene priva dell’indicazione delle generalità dei difensori, è validamente rilasciata allorché il dato carente possa senza incertezza desumersi dalla compiuta specificazione dei nomi dei difensori stessi, contenuta nell’intestazione dell’atto, nonché dalla sottoscrizione da essi apposta sia in calce a questo sia per autenticazione della firma della parte che ha rilasciato la procura.

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Cass. civ. n. 7241/2010

Nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c. secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore dell’art. 45 della l. n. 69 del 2009 (4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83, secondo comma.

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Cass. civ. n. 15692/2009

Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale si rivolge, poichè in tal caso la specialità del mandato è deducibile dal fatto che la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso al quale essa si riferisce. (Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che la procura riferita al controricorso, apposta a margine di un atto contenente “controricorso e ricorso incidentale” fosse validamente estesa all’intero atto).

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Cass. civ. n. 11531/2009

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un Comune, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che la procura sia stata rilasciata dal soggetto munito dei poteri di conferire mandato (nella specie il Sindaco pro-tempore), in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione ed anteriormente alla notificazione del ricorso, mentre non rileva che al momento della proposizione del ricorso il Sindaco sia persona fisica diversa da quello che ha rilasciato la procura, dovendo ritenersi che il potere conferito nell’interesse del Comune resti integro nel suo esercizio, a prescindere dal mutamento della persona in carica.

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Cass. civ. n. 1905/2009

La procura per il ricorso in cassazione deve avere, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., il carattere della specialità e cioè deve essere esclusivamente finalizzata alla rappresentanza e difesa in tale specifica fase del giudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso in cassazione in quanto la procura era stata rilasciata da un Comune “per tutti i possibili futuri giudizi concernenti le opposizioni alle sanzioni amministrative in materia di violazione del codice della strada irrogate dal Comune”).

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Cass. civ. n. 29785/2008

La procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. (come novellato dalla legge 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea – salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede; nè la mancanza di data produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall’intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l’anteriorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso.

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Cass. civ. n. 17145/2008

La procura per il ricorso per cassazione ha, ex art. 365 c.p.c., carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare, per cui tale procura è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata ; nè può ritenersi sufficiente, con riguardo alle controversie soggette al rito del lavoro, la mera lettura in udienza, in epoca anteriore al rilascio della procura, del dispositivo della sentenza, dovendosi ritenere la previsione di cui all’art. 433 c.p.c. in base al quale può essere proposto l’appello contro le sentenze di primo grado ove l’esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza norma eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica (nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso incidentale in applicazione del principio su enunciato, ha ulteriormente rilevato che il testo della procura la cui validità era temporalmente circoscritta era assolutamente generico in quanto riferito ad ogni possibile controversia ).

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Cass. civ. n. 15478/2008

Il ricorso per cassazione è validamente sottoscritto anche da uno soltanto dei due o più difensori muniti di procura, quando il ministero difensivo sia loro affidato dalla parte senza l’espressa volontà di esigere l’espletamento congiunto dell’incarico, atteso che, ai sensi dell’art. 1716 c.c., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell’atto se la delega non richieda l’azione congiunta. Qualora il mandato sia stato conferito, invece, congiuntamente a due (o più difensori ) ed uno di essi non sia iscritto all’albo speciale, la sola sottoscrizione dell’avvocato cassazionista è idonea a rendere egualmente ammissibile il ricorso, sia alla luce del principio di conservazione dell’atto per il raggiungimento dello scopo, a norma dell’art. 156, ultimo comma, c.p.c. (avendo comunque l’atto, sottoscritto da difensore cassazionista, raggiunto il suo scopo di introdurre ritualmente il giudizio di cassazione ), sia inquadrando l’attività del difensore nel paradigma del mandato con rappresentanza, con applicazione del disposto del secondo comma dell’art. 1711 c.c.

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Cass. civ. n. 21473/2007

La circostanza che la sottoscrizione del ricorso per cassazione, proposto all’Avvocatura dello Stato, sia illeggibile, né siano altrimenti indicate le generalità del sottoscrittore, non rende inammissibile il ricorso stesso, a meno che il resistente non contesti in modo specifico e puntuale l’appartenenza del sottoscrittore all’Avvocatura dello Stato.

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Cass. civ. n. 21663/2006

Nel caso in cui l’Avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 7 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, l’illeggibilità della sottoscrizione dell’avvocato estensore dell’atto originale, apposta sotto la chiara indicazione a stampa del suo nominativo, non comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione trasmesso a mezzo «fax» qualora non si contesti la provenienza dell’atto dall’avvocato indicato nel ricorso stesso, dovendosi intendere per contestazione non già la semplice «messa in dubbio» dell’appartenenza della firma al difensore indicato, bensì la vera e propria «negazione» di tale appartenenza, e dovendosi altresì presumere, fino a prova contraria, l’appartenenza della sottoscrizione al difensore il cui nome sia precisamente indicato nell’atto e, quindi, escludere l’attribuibilità della firma a persona non identificabile.

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Cass. civ. n. 11661/2006

Il direttore generale di una società di capitali può assumere la rappresentanza, anche processuale, della società medesima, in forza di disposizione statutaria o per delega (che sia ammessa dallo statuto sociale) da parte degli amministratori. Pertanto, qualora a seguito di proposizione di ricorso per cassazione, la controparte si limiti a rilevare che non risulta la fonte del potere esercitato dal direttore generale conferente la procura speciale ad litem deducendo al riguardo una carenza di prova, deve escludersi che l’ammissibilità dell’impugnazione esiga la specificazione od allegazione della fonte del relativo potere, spettando alla controparte medesima, che sostenga l’apposizione di limiti al potere stesso nell’atto di delega, di fornire la relativa dimostrazione.

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Cass. civ. n. 8411/2006

L’ammissibilità del ricorso per cassazione (così come del controricorso), proposto da una società o da un ente, non può essere contestata, sotto il profilo della mancanza di prova circa i poteri di rappresentanza della persona che ha conferito il mandato al difensore, qualora, nelle pregresse fasi di merito, la medesima persona sia stata in giudizio nella qualità di rappresentante dell’ente, senza che insorgesse alcuna questione al riguardo.

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Cass. civ. n. 7084/2006

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’articolo 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale. (La Corte ha, nella specie, conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso proposto da difensore in possesso di una procura generale, priva di qualsiasi carattere di specialità e rilasciata in data antecedente all’emanazione della sentenza impugnata).

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Cass. civ. n. 17765/2005

Nel giudizio di cassazione, la procura speciale, solo genericamente richiamata, ma non trascritta nel ricorso, ed apposta in calce alla copia del provvedimento impugnato, senza indicazione della data, in quanto non contenuta in uno degli atti tassativamente indicati dall’art. 83. comma terzo, c.p.c., è invalida, indipendentemente dalla prova del suo anteriore rilascio. Tale vizio, incidendo sulla validità del rapporto processuale, va rilevato d’ufficio, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dall’eccezione della parte interessata.

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Cass. civ. n. 15498/2005

La proposizione del ricorso per cassazione mediante la generica allegazione, nel ricorso stesso e nella procura, della qualità di legale rappresentante di una persona giuridica, senza indicazione della funzione o della specifica carica rivestita, determina la nullità relativa dell’atto che, se eccepita dal controricorrente, comporta l’onere per il ricorrente di eliminare detta lacuna e, nel caso di dipendente al quale sia stato conferito il potere di rappresentare l’ente nel giudizio, di depositare la relativa delibera ai sensi dell’art. 372 c.p.c., mediante elenco da notificare alle altre parti; tuttavia, la mancata notifica di detto elenco non determina l’inutilizzabilità dell’atto, qualora il difensore della controparte sia intervenuto all’udienza di discussione e non abbia formulato alcuna eccezione, nonostante l’avvenuta produzione del documento fosse stata specificamente menzionata nella memoria ex art. 378 c.p.c.

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Cass. civ. n. 14212/2005

Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83, terzo comma, c.p.c., che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Né a una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto nelle more del giudizio, non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore su cui possa essere apposta la procura speciale, o nella eventualità che il ricorrente intenda affiancare altro difensore al difensore nominato a margine del ricorso, che in tale veste, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., aveva sottoscritto l’atto (nella specie, il mandato era stato rilasciato, su foglio separato — e non con atto pubblico o procura notarile —, nell’imminenza dell’udienza di discussione, ad altro difensore).

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Cass. civ. n. 11583/2005

È inammissibile per mancanza del requisito di specialità il ricorso per cassazione proposto in forza di una procura generale alle liti che risulti conferita anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata.

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Cass. civ. n. 10355/2005

Il ricorso per cassazione proposto da una società per azioni è inammissibile se la procura speciale ex art. 365 c.p.c. non risulti conferita dall’organo al quale, in base al combinato disposto degli articoli 2380 e 2384 c.c. o a specifica norma statutaria, è attribuito il potere di rappresentanza della società; e tale potere, poi, non è riconoscibile in capo a soggetto interdetto, nel periodo che rileva, dai pubblici uffici, poiché, ai sensi dell’art. 2382 c.c., la condanna a tale interdizione costituisce causa di decadenza dalla carica d’amministratore delle società di capitali, e comporta l’immediata ed automatica cessazione del rapporto organico tra questo e la società.

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Cass. civ. n. 9168/2005

È inammissibile il ricorso per cassazione allorché la procura, stesa in calce alla copia notificata del provvedimento impugnato, non rechi la indicazione dell’oggetto del mandato né della data in cui é stata rilasciata, e non risulti richiamata nella intestazione del ricorso se non con una generica espressione (nella specie, con la formula «in virtù di mandato in calce alla sentenza impugnata»). In tali ipotesi, infatti, la procura risulta priva non solo del necessario requisito di specialità, ma altresì di quello della incontestabile anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso.

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Cass. civ. n. 6169/2005

In tema di procura alle liti, costituiscono sufficienti elementi per ritenere con ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto la dicitura «mandato sull’originale» (o altra equivalente) trascritta a margine della copia notificata, ovvero l’indicazione, nell’epigrafe della copia, del difensore quale destinatario della procura speciale.

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Cass. civ. n. 5207/2005

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per Cassazione (e del controricorso) è sufficiente che la sottoscrizione del difensore esista sull’originale e che di essa vi sia menzione nella copia notificata, non rilevando che la sottoscrizione stessa non sia ripetuta in detta copia.

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Cass. civ. n. 23381/2004

In tema di conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione, la procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., come modificato dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141, benchè sia da presumere speciale e specificamente conferita per la proposizione della impugnazione cui accede, non è valida allorchè contenga espressioni incompatibili con il ricorso per cassazione e univocamente dirette in via esclusiva a cause diverse e ad attività proprie di altri giudizi o fasi processuali. (Nella specie, la procura autorizzava il compimento di una pluralità di attività processuali da svolgere unicamente in un processo penale e non conteneva alcun richiamo, neppure generico, alle norme del codice di procedura civile o al ricorso per cassazione avverso la decisione impugnata).

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Cass. civ. n. 18241/2004

La circostanza che la sottoscrizione del ricorso per cassazione, da parte del difensore munito di valida procura speciale (ed il cui nome completo risulti specificato tanto nell’intestazione dell’atto quanto nella procura speciale), sia illeggibile, non incide sull’ammissibilità dell’atto, del quale pure si contesti da controparte la provenienza, allorchè il carattere non leggibile della firma in calce al ricorso sia integrato dalla sottoscrizione, anch’essa in calce all’atto, di autentica della procura, atteso che l’apposizione di entrambe le firme in calce all’atto, recante la precisa indicazione del nome del difensore, comporta una presunzione di appartenenza della sottoscrizione al difensore medesimo, e ciò esclude che tale firma possa essere attribuita a persona non identificabile.

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Cass. civ. n. 15490/2004

È rituale, e non affetto da inammissibilità, il ricorso per cassazione proposto dall’Avvocatura dello Stato, nel caso in cui la stessa, avvalendosi della facoltà di teletrasmissione degli atti, anche contenziosi, prevista dall’art. 7, terzo e quarto comma, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, abbia osservato le regole dettate da queste disposizioni, relative alla sottoscrizione dell’atto da parte dell’Avvocato dello Stato ricevente e alla rilevabilità nella copia trasmessa per fax dell’indicazione e della firma dell’Avvocato estensore dell’atto originale.

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Cass. civ. n. 13077/2004

In caso di mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale rilasciata dal ricorrente al difensore, non si versa in ipotesi di inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata, anzichè con atto separato, con dichiarazione a margine o in calce al ricorso, in quanto in tal caso l’intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell’atto di impugnazione.

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Cass. civ. n. 8320/2004

Nel ricorso per Cassazione proposto da un Comune, l’illeggibilità della sottoscrizione della procura alle liti e la mancata indicazione nel ricorso del nome del sindaco che l’ha conferita non comporta la nullità della procura (e l’inammissibilità del ricorso), atteso che l’indicazione della persona fisica che riveste pro tempore la qualità di Sindaco del Comune costituisce un dato di pubblico dominio, accertabile senza difficoltà presso lo stesso ente, con la conseguenza che spetta alla controparte l’onere di contestare che la firma in calce alla procura provenga dalla persona del Sindaco in carica.

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Cass. civ. n. 5916/2004

La procura a ricorrere per cassazione è valida solo se rilasciata in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, difettando altrimenti il requisito della specialità, senza che rilevi a tal fine la circostanza che la procura sia materialmente congiunta all’atto cui si riferisce, poichè il terzo comma dell’art. 83 (aggiunto dall’art. 1 legge n. 141 del 1997), che consente la diversità dei fogli contenenti il ricorso e la procura, non incide sulla necessità che quest’ultima sia rilasciata dopo il momento in cui è possibile il formarsi di una consapevole volontà di proporre l’impugnazione. (Nella specie la S.C. ha rilevato anche la mancanza della certificazione dell’autografia della sottoscrizione da parte del difensore, necessaria in caso di procura rilasciata in calce al ricorso, essendo stata l’autenticazione apposta da funzionario comunale).

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Cass. civ. n. 5323/2004

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per Cassazione, è irrilevante la mancanza della sottoscrizione della procura nella copia notificata del ricorso, essendo sufficiente che la sottoscrizione della parte sia contenuta nell’originale del ricorso e sia seguita dall’autenticazione del difensore e che la copia notificata contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore munito di procura speciale (come avviene quando la copia contenga la trascrizione della procura o l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione).
Nel caso di ricorso per Cassazione proposto da un ente pubblico, la mancata indicazione nell’intestazione del ricorso della persona fisica che ha conferito la procura, in qualità di legale rappresentante dell’ente stesso, comporta la nullità della procura solo quando la persona fisica del conferente non vi sia nominativamente indicata e la sottoscrizione autenticata sia illeggibile (di maniera che non sia possibile accertare la provenienza dell’atto), mentre quando non è contestata la possibilità di un riscontro che consenta di identificare, attraverso l’esame della sottoscrizione apposta dalla parte, la persona fisica che riveste l’anzidetta qualità, la sua mancata indicazione nominativa nel ricorso perde ogni rilievo.

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Cass. civ. n. 10732/2003

La mancata certificazione (o la certificazione) da parte di avvocato che non sia ammesso al patrocinio innanzi alla Suprema Corte dell’autografia della sottoscrizione della parte ricorrente (o di quella resistente) apposta sulla procura speciale ad litem rilasciata «in calce» o «a margine» del ricorso (o del controricorso) per Cassazione, costituisce mera irregolarità allorché l’atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell’albo speciale e indicato come codifensore. Tale irregolarità, non comporta la nullità della procura ad litem, sanabile per effetto della costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con specifiche argomentazioni, l’autografia della firma di rilascio della procura.

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Cass. civ. n. 9173/2003

In tema di conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione, benché la redazione della procura a margine dell’atto e la sottoscrizione del difensore costituiscano prova certa della provenienza dell’atto dalla parte che l’ha conferita e permettano di presumere che essa si riferisca al giudizio cui accede l’atto, nel caso in cui la medesima faccia riferimento ad una causa, ad una sentenza e ad una parte diversa da quella nei cui confronti è proposto il ricorso, la procura deve ritenersi in detta ipotesi inesistente, in quanto non riferibile al ricorso de quo e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche d’ufficio. (Nella specie, la procura rilasciata a margine del ricorso, benché conferita per il giudizio di cassazione, conteneva l’esplicita indicazione delle parti che l’avevano rilasciata, della sentenza impugnata e delle controparti non coincidenti con quelle a cui lo stesso ricorso era riferibile).

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Cass. civ. n. 4381/2003

L’art. 365 c.p.c., secondo cui nel giudizio di legittimità le parti stanno in giudizio a mezzo di procuratore iscritto nell’apposito albo trova applicazione — in assenza di alcuna deroga normativa —, anche in relazione alle sentenze pronunciate secondo equità dal giudice di pace nelle cause di valore inferiore ai due milioni di lire, nonostante che le parti possono stare in giudizio personalmente nei giudizi dinanzi al giudice di pace il cui valore non ecceda lire un milione.

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Cass. civ. n. 3349/2003

La procura a ricorrere per cassazione apposta a margine del ricorso, ancorché con espressioni generiche, ma che tuttavia non escludano univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi nel dubbio speciale, non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell’atto giuridico di cui è espressione, in materia processuale, l’art. 159 c.p.c.
La riproduzione della procura a ricorrere per cassazione a margine della copia notificata all’intimato, certificata conforme all’originale, comprova il conferimento di essa in data anteriore alla notificazione del ricorso.

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Cass. civ. n. 13666/2002

Il requisito, posto dall’art. 83, terzo comma, c.p.c. (nel testo modificato dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi; ne consegue che la procura a resistere al ricorso per cassazione, rilasciata su foglio separato recante sia la dichiarazione con la quale l’intimato conferisce al difensore il mandato a difenderlo nel giudizio di cassazione sia l’autenticazione della sottoscrizione ad opera del detto difensore, ove depositata in udienza contestualmente alla copia del ricorso notificato ad opera dello stesso difensore che intenda partecipare alla discussione, è idonea ai fini tanto della costituzione del resistente in giudizio quanto della abilitazione del di lui difensore a partecipare alla discussione.

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Cass. civ. n. 11436/2002

L’art. 365 del c.p.c., che impone che il ricorso per cassazione sia sottoscritto per la parte da difensore munito di procura speciale, non trova applicazione allorquando la stessa parte ricorrente o la persona che agisca per suo conto avendo il potere di rappresentarla sul piano sostanziale hanno la qualità necessaria per esercitare l’ufficio del difensore davanti alla Corte di cassazione ed in tale veste sottoscrivano rispettivamente il ricorso, poiché in tal caso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., non è necessario che essi ricorrano ad altro difensore e si muniscano di procura alle liti per esercitare l’ufficio di difensore, dovendo, d’altro canto, reputarsi soddisfatto l’interesse preservato dallo stesso art. 365, cioè che l’iniziativa della proposizione del ricorso per cassazione non sia presa dal difensore sulla base di una procura conferita per i precedenti gradi di giudizio, ma dalla parte dopo che le sia stato possibile conoscere il provvedimento da impugnare.

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Cass. civ. n. 10441/2002

In materia di ricorso per cassazione, è inammissibile, per nullità della procura, il ricorso o il controricorso proposto da persona giuridica in assenza di elemento alcuno idoneo a consentire l’accertamento dell’identità personale della persona fisica che l’ha sottoscritta (il nome non essendovi menzionato e la firma risultando illeggibile), e, conseguentemente, dei suoi poteri rappresentativi, senza che vi sia nemmeno rinvio ad altri atti contenuti nel fascicolo di parte depositato, ovvero della precedente fase di merito del processo, da cui sia possibile desumere tali dati e risultarne integrate le insufficienti indicazioni.

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Cass. civ. n. 10030/2002

È inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale a margine o in calce all’atto sia certificata autografa da difensore non iscritto nell’apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l’esistenza dello ius postulandi e che l’invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell’atto di impugnazione dal modello legale di cui all’art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all’atto, a nulla rilevando che il ricorso sia stato sottoscritto e la procura sia stata rilasciata anche ad altro avvocato iscritto nell’albo di patrocinanti in Cassazione (circostanza, peraltro, non verificatasi, nella specie).

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Cass. civ. n. 878/2002

L’affidamento dell’ufficio della difesa innanzi alla Cassazione a difensore non abilitato al patrocinio speciale non rappresenta — quando a tale nomina si accompagni quella di altro difensore iscritto all’apposito albo — circostanza di per sé idonea ad escludere che l’incarico sia riferito specificamente al giudizio di legittimità, ma costituisce mera irregolarità ininfluente al fine suddetto, che non gioca nell’economia dell’atto stesso efficacia alcuna, dovendo ritenersi giuridicamente inesistente.

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Cass. civ. n. 15603/2001

L’ammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dal Sindaco in rappresentanza del Comune, non resta esclusa per il fatto che la deliberazione della Giunta municipale, autorizzativa di tale impugnazione, sia intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, posto che detta autorizzazione può intervenire, con effetto sanante ex tunc, fino all’udienza di discussione della causa. (Nella specie l’autorizzazione della Giunta era stata deliberata anteriormente alla notifica del controricorso e depositata in cancelleria).

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Cass. civ. n. 13871/2001

È ammissibile il ricorso per cassazione allorché la procura, contenente l’esplicito riferimento al giudizio di cassazione, sia stata rilasciata in calce al provvedimento impugnato e rechi l’indicazione della data in cui essa è stata rilasciata, precedente rispetto a quella di notificazione del ricorso stesso, a nulla rilevando che la procura medesima sia stata solo genericamente richiamata nella intestazione dell’atto di impugnazione, non sussistendo in tal caso — al fine di ricavare la certezza dell’anteriorità del rilascio rispetto alla notificazione dell’atto — l’esigenza di testuale trascrizione, nel ricorso, della procura speciale, atteso che il potere certificatorio riconosciuto al difensore in ordine alla autografia della sottoscrizione deve intendersi riferito anche alla circostanza di tempo di quella stessa sottoscrizione.

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Cass. civ. n. 13688/2001

La precisazione che il mandato di rappresentanza e difesa viene conferito al difensore «nel presente procedimento avanti la Corte di Cassazione» garantisce il requisito della specialità della procura (posta a margine del ricorso) richiesto per il giudizio di cassazione dall’art. 365 c.p.c., in quanto il riferimento al «presente procedimento» deve intendersi come riferito al ricorso di legittimità steso e redatto sullo stesso foglio della procura, restando irrilevante al riguardo la circostanza che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito.

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Cass. civ. n. 13395/2001

La mancanza della firma dei difensori e della firma di autenticazione della procura speciale nella copia notificata del ricorso non costituisce causa di immediata inammissibilità dello stesso, perché l’altra parte deve rilevarlo con il controricorso e il ricorrente può dimostrare che l’originale dell’atto recava la sottoscrizione del difensore e l’autentica della firma della parte che aveva conferito la procura prima che l’atto fosse notificato, servendosi di idonei elementi di presunzione.

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Cass. civ. n. 10550/2001

La procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione con riferimento esplicito al «presente procedimento» deve ritenersi validamente conferita per il giudizio di legittimità e deve ritenersi speciale, nel senso richiesto dall’art. 365 c.p.c. pur in assenza di un espresso richiamo a detto giudizio, dovendo eventuali dubbi al riguardo, esser superati in favore della specialità, alla stregua del principio di conservazione dell’atto giuridico di cui è espressione in materia processuale l’art. 159 c.p.c., nulla rilevando altre indicazioni o la facoltà concessa al difensore di «conciliare o transigere» ovvero di «rinuncia agli atti», trattandosi di espressioni superflue che non eliminano il collegamento tra procura e ricorso per cassazione, specie quando vi siano elementi favorevoli come l’elezione di domicilio in Roma, ove ha appunto sede la Corte di Cassazione.

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Cass. civ. n. 8532/2001

La mancanza di data nella procura apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso non ne determina l’inammissibilità ove la procura stessa sia stata trascritta nella copia notificata del ricorso o del controricorso, atteso che la posteriorità del suo rilascio rispetto alla sentenza gravata si ricava dall’intima connessione con l’atto al quale accede, in cui la sentenza è menzionata, mentre la sua anteriorità rispetto alla notifica si desume dal contenuto della copia notificata del ricorso o del controricorso, così da risultare con certezza che essa è stata conferita in data anteriore a detta notifica.

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Cass. civ. n. 4983/2001

Qualora manchi un rapporto diretto fra il ricorso per cassazione e la procura speciale, perché la seconda risulta apposta in calce alla copia della sentenza da impugnare, per integrare il requisito della specialità è necessario che la procura contenga uno specifico riferimento al giudizio di cassazione in assenza del quale non può ritenersi speciale nel senso richiesto dall’art. 365 c.p.c.

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Cass. civ. n. 4592/2001

In ipotesi di procura speciale per proporre ricorso per cassazione redatta su foglio separato, che sia prodotta in fotocopia recante una data anteriore alla proposizione del ricorso medesimo ma autenticata in data successiva, non è possibile verificare se il conferimento del mandato sia stato anteriore o coevo alla notifica dell’atto di impugnazione; il ricorso, pertanto, è inammissibile.

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Cass. civ. n. 3773/2001

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, in caso di procura rilasciata a margine, è sufficiente che nella copia del ricorso stesso, notificato alla controparte, si sia data notizia del rilascio della procura al difensore, anche se nel trascriverla sia stato omesso di riportare la firma del ricorrente e la relativa autenticazione.

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Cass. civ. n. 1234/2000

In tema di procura per ricorrere in cassazione, tranne che in concreto risulti che il mandato sia stato rilasciato in bianco prima della pubblicazione del provvedimento impugnato o non sia dimostrato che lo stesso sia stato conferito per il compimento di un atto diverso da quello per cui è stato utilizzato, l’omessa apposizione della data può assumere rilievo solamente per escludere la presunzione di contestualità del mandato rispetto al ricorso, mentre l’anteriorità riguardo alla notificazione dell’atto può essere desunta anche da elementi intrinseci e assolutamente univoci, quali il riferimento fatto nell’intestazione del ricorso all’avvenuto conferimento «a margine» della procura e all’elezione del domicilio in Roma.

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Cass. civ. n. 14908/2000

L’art. 13 bis, comma quarto, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 113 del 1999) nel prevedere come impugnabile per cassazione la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento d’opposizione avverso il decreto d’espulsione amministrativa dello straniero (adottato dal Prefetto ai sensi del comma secondo, lett. b, dell’art. 13 del menzionato D.Lgs. n. 286 del 1998), non contiene alcuna espressa statuizione contraria che deroghi alla norma generale contenuta nell’art. 365 c.p.c. Ne deriva che il ricorso per cassazione avverso tale pronuncia deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale.

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Cass. civ. n. 12435/2000

L’omessa menzione, nel ricorso per cassazione proposto dal Sindaco di un Comune, della delibera della Giunta di autorizzazione a costituirsi non è causa di nullità dello stesso né incide sulla regolarità della costituzione dell’organo rappresentativo dell’ente, allorquando detta delibera sia depositata unitamente al ricorso nella cancelleria della Corte.

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Cass. civ. n. 488/2000

Ai sensi dell’art. 365 c.p.c., la procura rilasciata all’avvocato iscritto nell’apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perché da essa non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità.

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Cass. civ. n. 8838/2000

La procura alle liti rilasciata nel ricorso per cassazione dal legale rappresentante di una società (o persona giuridica) è valida quando dal mandato speciale integrato dall’intestazione del ricorso risultino indicate la qualifica e la posizione nell’organizzazione societaria della persona fisica che conferisce al difensore l’incarico di rappresentare e difendere la persona giuridica. Ove però la fonte della legittimazione di tale potere sia oggetto di contestazione ad opera della controparte, è la società rappresentata ad essere onerata di fornire la prova del potere rappresentativo della persona fisica che, per la posizione che occupa nella società medesima, tale potere abbia legittimamente speso rilasciando la procura speciale; sicché, in mancanza di tempestiva contestazione della controparte, l’indicazione del potere rappresentativo derivante alla persona fisica dalla posizione occupata nella società è sufficiente ai fini della validità della procura.

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Cass. civ. n. 7974/2000

Non può considerarsi speciale, come l’art. 365 c.p.c. prescrive, la procura conferita a margine del foglio in bianco, in quanto di data anteriore alla stesura del ricorso per Cassazione, la quale non contenga richiami alla fase processuale di legittimità ma specifici riferimenti a fasi e poteri propri esclusivamente del giudizio di merito oltre che l’elezione di domicilio in luogo diverso da Roma. Nella specie, invero, essendo stato il mandato rilasciato al difensore al margine di un foglio, quando ancora il ricorso non era stato redatto, non può considerarsi un «tutt’uno» con lo stesso, e non può quindi, attribuirsi alla parte la volontà, in contrasto con le espresse indicazioni contenute nella procura, compresa l’elezione di domicilio, di promuovere un giudizio di Cassazione.

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Cass. civ. n. 547/2000

In tema di disciplina dell’immigrazione e sulla condizione dello straniero, il ricorso per Cassazione previsto dall’art. 12 legge n. 40 del 1998 (riprodotto con qualche modifica nell’art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998) avverso il decreto pretorile di convalida del provvedimento del questore dalla stessa norma previsto, deve seguire, in assenza di apposite disposizioni derogatorie, la disciplina prevista dal codice di rito, con la conseguenza che deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto personalmente dalla parte e non notificato ad alcuno.

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Cass. civ. n. 108/2000

Nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso in Cassazione (principale o incidentale) — per essersi fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegati in ogni circostanza — mentre l’apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell’atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi, in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all’atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell’atto (art. 1367 c.c.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l’art. 159 c.p.c.

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Cass. civ. n. 833/1999

Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga notificato a più parti, utilizzandosi un originale per la notifica ad una parte ed altro originale per la notifica alle altre parti, ed entrambi gli originali, conformi fra loro e recanti la procura a margine con la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore, vengano depositati, la sussistenza della sottoscrizione del difensore solo su uno degli originali rende irrilevante la circostanza che essa manchi invece sull’altro, posto che, essendo il ricorso per cassazione contro una determinata sentenza nei confronti di più parti un atto unitario, la firma su uno dei due (conformi) originali usati per la notificazione realizza il requisito della sottoscrizione del difensore richiesto dalla legge, in quanto vale a rimuovere ogni dubbio sulla provenienza dell’atto da quel difensore con riferimento a tutte le parti destinatarie della notificazione (principio affermato dalle Sezioni Unite a seguito di rilievo d’ufficio della suddetta situazione, non essendosi costituite le parti destinatarie della notificazione ed essendo impossibile accertare se la sottoscrizione figurasse sulle copie notificate).

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Cass. civ. n. 13217/1999

In caso di contestazione dello ius postulandi per mancanza di iscrizione all’albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, grava sul difensore interessato l’onere di allegare il contrario, producendo certificazione da cui risulti tale potere ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., oppure allegandolo in una memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 dello stesso codice. Il difensore privo dello ius postulandi, destinatario unico della procura alle liti, non ha il potere di certificare l’autenticità della firma del mandante, ed è irrilevante che l’autenticità della sottoscrizione sia certificata da altro legale cui non sia stata conferita la procura.

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Cass. civ. n. 5249/1999

Qualora, nel giudizio di cassazione, il controricorrente eccepisca la mancata trascrizione della procura a margine della copia notificata del ricorso, egli, per vincere la presunzione di conformità della copia all’originale, ha l’onere di depositare la copia notificata, in relazione anche al principio per cui, qualora l’originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata determina l’inammissibilità del ricorso soltanto se tale copia non contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore già munito di mandato speciale (come la trascrizione o l’indicazione della procura, o l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione).

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Cass. civ. n. 4299/1999

La procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l’atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore; restando pertanto irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito.

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Cass. civ. n. 276/1999

Nel ricorso per cassazione proposto da persona giuridica, la mancata indicazione, rispetto alla persona fisica che abbia sottoscritto la procura in calce — pur specificata nella sua identità — della qualifica che le attribuisca la rappresentanza legale della persona giuridica determina — ove tale elemento non sia desumibile neanche da altri atti del processo — la nullità della procura e quindi l’inammissibilità del ricorso.

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Cass. civ. n. 3484/1999

Non può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione — e deve quindi dichiararsi l’inammissibilità del ricorso — qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere «procuratore» della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche all’esigenza che la rappresentanza processuale non sia conferita disgiuntamente da quella sostanziale. (Nella specie la nullità della procura speciale in calce è stata ritenuta altresì sulla base della circostanza che essa risultava conferita per giudizio indicato come svolgentesi davanti ad uno specificato giudice di merito).

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Cass. civ. n. 12625/1998

Ai fini della specialità della procura, non rileva che la formula di essa non faccia specifico riferimento ad un determinato processo o ad una fase (in particolare, il giudizio di legittimità), conseguendone che qualora sia apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un corpus inscindibile con esso ed escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quel mezzo d’impugnazione, la specialità è garantita dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell’atto.

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Cass. civ. n. 12615/1998

In relazione al requisito della specialità del mandato alle liti conferito per la proposizione di ricorso per cassazione, l’apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore letterale dei termini usati nella redazione dell’atto, con la conseguenza che, in questi casi, il ricorso va considerato ammissibile, anche qualora la procura sia redatta in termini generici o siano stati utilizzati timbri predisposti per altre evenienze.
La necessaria specialità della procura per il ricorso per cassazione comporta che essa deve essere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e in data anteriore o contemporaneamente alla sottoscrizione del ricorso, e la mancanza di data non rileva ai fini della validità della procura quando sussista la certezza, desumibile dalla riproduzione della procura stessa nella copia notificata del ricorso (la cui conformità è rilevabile dalla relata dell’ufficiale giudiziario), dell’anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notificazione dell’impugnazione.

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Cass. civ. n. 8762/1998

Qualora la sottoscrizione della parte nella procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione sia stata certificata autografa da difensore iscritto in apposito albo è irrilevante che il ricorso sia stato sottoscritto anche da altro difensore non abilitato.

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Cass. civ. n. 5764/1998

Quando dagli atti di causa risulta possibile identificare il nome del legale rappresentante della persona giuridica che ha conferito il mandato per ricorrere per cassazione, la mancata indicazione nell’intestazione del ricorso e nella procura del nome di detto rappresentante e l’illeggibilità della firma non comportano l’inammissibilità del ricorso.

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Cass. civ. n. 3426/1998

La firma di colui che conferisce al difensore procura speciale per ricorrere in cassazione, rilasciata con separata scrittura privata — che ha natura negoziale — deve esser autenticata dal notaio, al quale spetta, ai sensi dell’art. 2703 c.c., certificare l’autografia di tali sottoscrizioni, previo accertamento dell’identità personale delle parti, non limitato al controllo dei documenti identificativi, e pertanto è inammissibile — esclusa la possibilità della ratifica per la specialità della procura de qua — il ricorso per cassazione se la predetta firma è autenticata, ai sensi dell’art. 20 legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un segretario comunale, perché questa norma disciplina le sottoscrizioni delle istanze rivolte alla P.A. per ottenere un provvedimento amministrativo.

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Cass. civ. n. 2642/1998

Quando dalla copia notificata all’altra parte risulta che il ricorso per cassazione (o il controricorso) presentano a margine o in calce ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l’atto, tale procura — salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario — deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall’art. 365 c.p.c. anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, deponendo per la validità di siffatta procura l’art. 83 c.p.c. (nella nuova formulazione risultante dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio può ora avvenire oltreché in calce e a margine dell’atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all’atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l’atto accede, senza che per contro, nel giudizio di legittimità, considerato il carattere prevalentemente (ancorché non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, esprimentesi in materia, nella libera scelta del difensore operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l’espressa enunziazione nella procura, a garanzia dell’altra parte, di quanto quest’ultima può già ritenervi compreso in ragione dell’essere tale procura contenuta nell’atto contro di essa diretto, potendo fra l’altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte.

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Cass. civ. n. 2461/1998

Con riguardo al ricorso per cassazione proposto da una società o da un ente, se il mandato difensivo sia stato rilasciato non dal soggetto al quale per legge o statuto è attribuita la legale rappresentanza della parte ricorrente ma da altro soggetto, che al riguardo assuma di esercitare poteri conferitigli con una specifico atto di investitura, il necessario controllo (anche d’ufficio) della legitimatio ad processum comporta l’esame di tale atto, l’omesso deposito del quale determina la nullità della procura, mancando la prova di un suo valido rilascio, e la conseguente inammissibilità del ricorso.

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Cass. civ. n. 2042/1998

Al fine dell’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da persona giuridica è necessario che la procura sia rilasciata da persona della quale sia indicata la qualità di amministratore ovvero dichiarata e dimostrata la qualità di titolare del potere rappresentativo sulla base di specifiche diverse previsioni statutarie o di deliberazioni assembleari; pertanto è inammissibile il ricorso ove la procura alle liti sia rilasciata da un soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza della società e non sia dimostrata la sussistenza di tali poteri di rappresentanza, in forza di specifiche previsioni statutarie o di deliberazioni assembleari, in capo al soggetto firmatario. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile un ricorso proposto dall’ente Ferrovie dello Stato senza che fossero stati depositati la delibera dell’amministratore straordinario dell’ente ed un ordine di servizio da cui sarebbe derivato il potere rappresentativo del capo dell’ufficio territoriale dell’ente, che aveva conferito la procura speciale).

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Cass. civ. n. 1272/1998

La procura per il ricorso per cassazione — che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, anche nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione — è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita con atto separato, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato, restando esclusa (nel caso di mancanza della procura suddetta) ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione ed essendo inammissibile un regolamento proposto in base alla procura conferita per la difesa nel giudizio di merito.

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Cass. civ. n. 7184/1997

La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore non vale a rendere a lui riferibile anche la dichiarazione di autenticità della firma apposta dalla parte alla procura rilasciata a margine o in calce al ricorso medesimo, sicché in difetto di sottoscrizione autografa di tale dichiarazione da parte del difensore stesso, la procura speciale non è rilasciata in forma autentica e non è idonea a ricollegare con certezza l’attività del professionista al titolare della posizione sostanziale controversa che figura quale conferente il mandato defensionale, con l’ulteriore conseguenza che l’invalidità della procura rende inammissibile il ricorso (nella specie al testo della procura rilasciata a margine del ricorso, dopo la firma del conferente, seguiva la dicitura dattilografa «vera la superiore firma» seguita dal nome dattiloscritto del professionista, senza alcuna sottoscrizione autografa da parte del medesimo).

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Cass. civ. n. 7011/1997

La mancata trascrizione, nella copia notificata del ricorso incidentale per cassazione, della procura speciale al difensore, scritta in calce o a margine dell’originale e priva di data, determina l’inammissibilità di detto ricorso, quando nella copia notificata facciano difetto elementi univoci e sicuri idonei ad evidenziare l’anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notificazione dell’atto, a tal fine non essendo sufficiente la semplice menzione nella copia stessa del rilascio della procura, in particolare quando questa non rechi la data di sottoscrizione, né, con riguardo a ricorso incidentale proposto da un Comune, la circostanza che nella relata di notifica dell’ufficiale giudiziario, si attesti, con formula di rito, che essa è effettuata «ad istanza del Sindaco come in epigrafe rappresentato e domiciliato».

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Cass. civ. n. 6132/1997

È inammissibile il ricorso per cassazione ove la procura sia stata rilasciata in favore di un difensore non iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in cassazione ancorché anche altro difensore abilitato abbia certificato la sottoscrizione del ricorrente e sottoscritto il ricorso.

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Cass. civ. n. 927/1997

Se la procura al difensore è apposta a margine dell’originale del ricorso in Cassazione, ma non è trascritta in alcun modo nella copia notificata al destinatario, poiché ai sensi dell’art. 137 secondo comma c.p.c. l’ufficiale giudiziario attesta che questa è conforme all’originale, il ricorso è inammissibile per l’incertezza dell’anteriorità o contemporaneità del rilascio della procura rispetto alla notifica di esso, anche se dell’intestazione sia menzionata la rappresentanza dell’avvocato («giusta mandato a margine del ricorso» e pur se l’ufficiale giudiziario abbia attestato che il ricorrente, istante della notifica, è «come sopra rappresentato e difeso».

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Cass. civ. n. 779/1997

Nell’ipotesi in cui l’Avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, la sottoscrizione della copia fotoriprodotta da parte di un procuratore dello Stato, anziché di un avvocato (come prescritto dall’art. 7 della legge n. 664 del 1986), costituisce una mera irregolarità amministrativa (non una nullità), che non rende inammissibile il ricorso per cassazione.

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Cass. civ. n. 10813/1996

L’omessa o incompleta trascrizione della procura in calce o a margine dell’originale del ricorso nella copia notificata rende inammissibile il ricorso per cassazione solo quando non sia dato, da altri elementi univoci e sicuri contenuti nella copia notificata medesima, acquisire la certezza che il mandato sia stato effettivamente conferito anteriormente alla notificazione del ricorso. Pertanto, qualora nella copia notificata del ricorso per cassazione sia indicato in epigrafe il rilascio della procura speciale, apposta a margine dell’originale, in favore del procuratore che abbia sottoscritto il ricorso e richiesto che esso venisse notificato al resistente – circostanza quest’ultima risultante dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario contenuta nella relazione di notificazione -, non può dubitarsi dell’anteriorità del rilascio della procura e, quindi, dell’ammissibilità del ricorso.

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Cass. civ. n. 849/1996

L’avvocato, cui il Consiglio nazionale forense — con decisione che è immediatamente esecutiva (salva la sospensione ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione) — abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense non può sottoscrivere (personalmente) il ricorso per cassazione contro la decisione anzidetta conseguendone in caso contrario l’inammissibilità di tale impugnazione.

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Cass. civ. n. 9446/1996

Il carattere di specialità, prescritto a tutela della stessa parte ricorrente, per la procura a ricorrere in cassazione si concretizza nel conferimento ex professo dell’incarico di difesa in relazione alla fase ed al grado del processo da instaurare innanzi alla Corte di cassazione e sulla base di una specifica valutazione della decisione da impugnare: tale carattere sussiste nella procura conferita in calce alla sentenza da impugnare in sede di legittimità, sempreché il mandato, specificamente indirizzato al giudizio di cassazione, sia trascritto nel ricorso e sia, quindi, possibile verificare l’anteriorità rispetto alla notifica dell’atto di impugnazione.

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Cass. civ. n. 7494/1996

La mancata trascrizione, nella copia notificata, della procura speciale al difensore scritta in calce o a margine dell’originale determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione solo quando da detta copia non sia in altro modo desumibile che la procura è stata comunque rilasciata in data anteriore alla notificazione. (Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la prova della anteriore presenza della procura potesse desumersi dalla intestazione del ricorso, ove vi era espressa menzione del mandato conferito al difensore, dalla relazione di notifica eseguita su istanza del difensore medesimo, dalla stessa copia del ricorso consegnato per la notifica, nel quale la procura risultava riprodotta senza la firma per autentica del difensore).

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Cass. civ. n. 6749/1996

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per Cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in un momento precedente la notifica del ricorso all’intimato, non occorre che la procura debba essere integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte, essendo infatti sufficiente che nella suddetta copia sia data semplice notizia dell’avvenuto conferimento, da parte del ricorrente, del mandato al difensore.

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Cass. civ. n. 4430/1996

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da una società non si richiede che le generalità del legale rappresentante di questa siano indicate nella procura trascritta a margine della copia notificata al resistente, quando debba escludersi ogni incertezza circa la riferibilità del ricorso alla società, per essere la procura, nell’originale a margine del ricorso, sottoscritta in modo leggibile da persona indicata in altri atti del processo come il legale rappresentante della società stessa.

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Cass. civ. n. 4191/1996

La circostanza che la sottoscrizione del ricorso per cassazione, da parte del difensore munito di valida procura speciale, sia illeggibile, ovvero contenga soltanto una sigla, non incide sull’ammissibilità dell’atto, qualora non sia contestata la provenienza di tale sottoscrizione dal difensore medesimo.
La mancata certificazione, da parte del difensore, dell’autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi a maggior ragione l’analoga omissione riguardante — come nella specie — la copia notificata) costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità del mandato ad litem, poiché tale nullità non è comminata dalla legge né la predetta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto — individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato —, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l’autografia della firma non autenticata.

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Cass. civ. n. 1586/1996

È valido il ricorso per cassazione sottoscritto da due avvocati, di cui uno solo iscritto nell’albo degli avvocati abilitati alla difesa innanzi alle giurisdizioni superiori, atteso che l’avvocato abilitato, apponendo la firma sul ricorso, fa proprio il contenuto dell’atto e ne assume in pieno la paternità e la responsabilità nei riguardi della parte assistita, di controparte e del giudice, mentre rimane irrilevante l’altra sottoscrizione.

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Cass. civ. n. 1562/1996

Qualora la procura in calce o a margine del ricorso per cassazione sia rilasciata ad un difensore non iscritto all’albo dei patrocinanti in cassazione, il ricorso è inammissibile, a nulla rilevando in senso contrario che il ricorso stesso sia stato poi sottoscritto anche da altro avvocato iscritto in tale albo speciale, ma non contemplato nella procura speciale.

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Cass. civ. n. 471/1996

Incidendo sulla validità del rapporto processuale, l’irritualità della procura speciale conferita per la proposizione del ricorso per cassazione va rilevata d’ufficio (con conseguente declaratoria dell’inammissibilità del ricorso), indipendentemente dall’eccezione della parte interessata (di cui è irrilevante un eventuale comportamento acquiescente), anche nel caso in cui tale irritualità dipenda, nel conferimento di procura nelle forme di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c. a nome di società o ente collettivo, dalla impossibilità di rilevare dagli atti l’identità della persona fisica conferente, per la mancanza della relativa precisazione nell’intestazione del ricorso, l’illeggibilità della firma e la mancata produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. di atti (già esistenti al momento del conferimento della procura) da cui sia desumibile il riferimento della qualità di rappresentante della società o dell’ente collettivo ad una ben individuata persona fisica.

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Cass. civ. n. 10660/1995

Il ricorso per cassazione di una società per azioni proposto in forza di procura rilasciata da soggetto diverso da quelli aventi per legge la rappresentanza della società e senza che sia dimostrata e provata la sussistenza del potere rappresentativo è inammissibile, e tale inammissibilità — la quale è rilevabile anche d’ufficio — non è esclusa dalla produzione di documenti (relativi alla prova della legittimatio ad processum) attuata con la presentazione di note ai sensi dell’art. 379, ultimo comma, c.p.c., attesa l’assorbente considerazione che la produzione di documenti relativi all’ammissibilità del ricorso può avvenire fino all’udienza di discussione, purché prima della relazione.

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Cass. civ. n. 7176/1995

È nulla la procura alle liti in margine o in calce del ricorso in cassazione se la firma apposta dal rappresentante della società ricorrente risulti illeggibile e nell’intestazione del ricorso o nello stesso mandato non venga specificato il nome, a meno che questo non possa essere desunto dagli atti delle precedenti fasi di merito o dai documenti che a tal fine la parte interessata può produrre nei limiti consentiti dall’art. 372 c.p.c., come nel caso in cui al firma illeggibile della procura per il ricorso in cassazione sia identica, ictu oculi, con quella rilasciata per le fasi di merito nelle quali il nome del rappresentante della società risultava specificato.

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Cass. civ. n. 5021/1995

Nel caso in cui con la procura ad litem sia stato conferito al procuratore il potere di nominare altri procuratori ed avvocati e di eleggere domicilio, tale specifica disposizione si caratterizza come autonoma procura ad negotia che, superando i limiti del contestuale mandato ad litem, faculta il procuratore legale a nominare altri procuratori e difensori, i quali hanno veste non già di sostituti del legale che li abbia nominati (ai sensi dell’art. 9, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578), ma di rappresentanti processuali della parte. Il mandato di diritto sostanziale, con il quale sia stato conferito ad un soggetto il potere di nominare, confermare o revocare procure ad litem in qualunque grado o sede, abilita tale soggetto a rilasciare procura speciale per proporre ricorso per cassazione, anche se quel mandato generale speciale sia stato conferito anteriormente alla sentenza da impugnare con il ricorso.

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Cass. civ. n. 4438/1995

Non è affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione eseguita su istanza di avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimità, ancorché non iscritto nell’albo speciale degli avvocati abilitati all’esercizio davanti alla Corte di cassazione (nella specie il ricorso era stato sottoscritto, oltre che dallo stesso legale che aveva curato la sua notificazione, anche da avvocato cassazionista).

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Cass. civ. n. 4366/1995

In tema di ricorso per cassazione, la necessaria anteriorità del conferimento scritto della procura rispetto alla notificazione dell’atto alla parte intimata, qualora risulti omessa l’indicazione della data del rilascio, può anche essere desunta aliunde, purché da elementi intrinseci all’atto, quali l’intestazione o la relata di notifica ed assolutamente univoci. Tali elementi mancano ed il ricorso è, quindi, inammissibile quando siano generici tanto il richiamo alla procura contenuto nell’intestazione dell’originale e della copia del ricorso quanto la relata dell’ufficiale giudiziario in ordine all’individuazione dei soggetti richiedenti la notifica.

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Cass. civ. n. 3754/1995

Qualora, nel giudizio di cassazione, il controricorrente eccepisca la mancata trascrizione della procura a margine nella copia notificata del ricorso, egli, per vincere la presunzione di conformità della copia dell’originale, ha l’onere di depositare la copia notificata, in relazione anche al principio che, qualora l’originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura, la mancanza degli stessi elementi sulla copia notificata determina l’inammissibilità del ricorso soltanto se tale copia non contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore già munito di mandato speciale (come la trascrizione o l’indicazione della procura, o l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione).

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Cass. civ. n. 2247/1995

La procura speciale di cui all’art. 365 c.p.c. è validamente conferita da persona chiaramente identificabile che abbia dichiarato la propria qualità di rappresentante dell’ente ricorrente, mentre incombe su colui che nega tale qualità l’onere di fornire la prova contraria.

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Cass. civ. n. 1083/1995

La firma apposta dal difensore per l’autenticazione della procura speciale (mandato ad litem) scritta in margine al ricorso per cassazione vale anche per il ricorso perché consente di riferire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso medesimo.

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Cass. civ. n. 10088/1994

La procura per la proposizione da parte di una Unità sanitaria locale dell’impugnazione può essere rilasciata, in mancanza del competente comitato di gestione, dall’amministratore straordinario della stessa, ma il relativo atto va sottoposto al controllo preventivo del Coreco, a norma degli artt. 45 e 46 della L. 8 giugno 1990, n. 142. Pertanto, ove non risulti l’avvenuta trasmissione del suindicato atto al Coreco, è configurabile, per la mancanza di una valida ed efficace autorizzazione a stare in giudizio, il difetto di un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale; difetto che è rilevabile in ogni stato e grado del rapporto processuale e che comporta l’inammissibilità del ricorso.

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Cass. civ. n. 6334/1994

In sede di verifica del requisito dell’anteriorità (rispetto alla notifica del ricorso) della procura speciale, necessario, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., per l’ammissibilità (anche) del regolamento di giurisdizione, qualora l’originale del ricorso rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte conferentegli la procura, la mancanza di tale firma ed autenticazione nella copia notificata determina l’inammissibilità del ricorso ove la copia non contenga elementi (come la trascrizione e l’indicazione della procura ovvero l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione) idonei a dimostrare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale, la certezza della cui anteriorità non è ricavabile dalla data del mandato medesimo (risultante dall’originale), atteso che il potere certificante del difensore, ai sensi dell’art. 93, comma 3, c.p.c., riguarda l’autografia della sottoscrizione e non si estende ad altre formalità e, in particolare, alla data dell’atto.

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Cass. civ. n. 1147/1994

Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell’art. 83, terzo comma c.p.c., la certificazione da parte del difensore, dell’autografia della sottoscrizione del conferente postula che sia accertata l’identità ed esige, per ciò, che ne sia indicato il nome. Pertanto quando né nell’intestazione del ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo, né nella procura risulti il nome della persona fisica che l’ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l’incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull’esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso, a meno che, entro i limiti di cui all’art. 372 c.p.c., sia idoneamente documentato, mediante la produzione di atti già esistenti al momento del conferimento, il riferimento della già indicata qualità di legale rappresentante ad una ben individuata persona fisica.

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Cass. civ. n. 629/1994

Qualora nel mandato conferito a margine del ricorso per Cassazione manchi la data del suo conferimento, non ne deriva l’inammissibilità del ricorso se dalla trascrizione dello stesso sulla copia notificata possa con certezza desumersi l’anteriorità del conferimento del medesimo alla notifica del ricorso, sempre che il mandato trascritto sulla copia notificata sia completo nei suoi estremi essenziali potendosi solo in tal caso — stante la certificazione di conformità della relata di notifica — desumere che il mandato è stato conferito anteriormente all’affidamento della copia all’ufficiale giudiziario e, quindi, prima della sua notificazione.

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Cass. civ. n. 8736/1993

Anche il ricorso per cassazione proposto a norma dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 29 L. 13 giugno 1942, n. 794, richiamato dall’art. 11 L. 8 luglio 1980, n. 319 (reiettiva dell’opposizione al decreto del G.I. di liquidazione degli onorari al perito nominato nel procedimento penale) deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell’Albo speciale, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., onde è inammissibile il ricorso che sia stato sottoscritto dalla parte.

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Cass. civ. n. 4731/1993

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il potere di ricorrere per cassazione non sorge con la semplice lettura del dispositivo della sentenza, ma (come nel rito ordinario) presuppone che questa sia stata depositata in cancelleria completa nei suoi elementi costitutivi, perché solo con tale adempimento la decisione può essere investita di censure specifiche e motivate, mediante detto mezzo d’impugnazione, che, dovendo coordinarsi con uno dei motivi di annullamento denunciabili a norma dell’art. 360 c.p.c., non è legittimato dalla mera soccombenza. Ne deriva che (in tali controversie) la procura a ricorrere per cassazione rilasciata al difensore dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza ma prima del deposito della stessa non può considerarsi speciale ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c., con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del relativo ricorso.

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Cass. civ. n. 714/1993

Allorquando né nella intestazione del ricorso per cassazione proposto da un ente né nella relativa procura risulti l’indicazione del nome della persona fisica che ha conferito il mandato e della sua specifica qualità, come nel caso in cui la procura venga rilasciata con sottoscrizione apposta sulla stampigliatura con la denominazione dell’ente stesso e l’indicazione «il legale rappresentante», ne consegue l’inammissibilità del ricorso, non potendosi escludere ogni incertezza in ordine al soggetto che propone il ricorso stesso, atteso che quell’indicazione è del tutto generica e di per sé inidonea ad un fattibile riscontro dei suoi poteri rappresentativi.

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Cass. civ. n. 7735/1990

La procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione, a norma dell’art. 365 c.p.c., può essere rilasciata, oltre che dalla parte, dal procuratore generale ad negozia della stessa in quanto abilitato a porre in essere atti giuridici direttamente riferibili al rappresentato, ma non anche dal procuratore ad lites, il cui incarico è limitato alla rappresentanza processuale della parte medesima.

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Cass. civ. n. 5664/1989

Qualora la firma della parte, nella procura in calce od a margine del ricorso per cassazione, sia certificata autografa da un difensore non iscritto all’albo dei patrocinanti in cassazione, cui sia stato conferito il mandato unitamente ad altro difensore iscritto a detto albo, si verifica l’inammissibilità del ricorso medesimo, pure se sottoscritto da quell’altro difensore, considerato che tale certificazione è affetta da invalidità, perché il potere di effettuarla presuppone la sussistenza dello ius postulandi, e che, inoltre, l’invalidità (o mancanza) della certificazione stessa implica divergenza dell’atto d’impugnazione dal modello legale di cui all’art. 365 c.p.c., con il difetto del requisito essenziale costituito dall’esistenza di procura certa ed anteriore alla notificazione.

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