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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25725 del 5 dicembre 2014

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25725 del 5 dicembre 2014

Testo massima n. 1

È validamente rilasciata la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, ancorché il mandato difensivo sia privo di data e conferito con espressioni generiche, poiché l’incorporazione dei due atti in un medesimo contesto documentale implica necessariamente il puntuale riferimento dell’uno all’altro, come richiesto dall’art. 365 cod. proc. civ. ai fini del soddisfacimento del requisito della specialità.

Testo massima n. 2

In tema di contratto preliminare, il giudice, nel pronunciare la sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., non deve limitarsi ad una meccanica trasposizione di esso, poiché é tenuto ad accertare l’effettiva volontà delle parti in ordine all’esatta identificazione dell’oggetto, che, se non esattamente individuato, deve essere individuabile anche con elementi acquisiti “aliunde” a mezzo di atti e documenti collegati a quello oggetto di valutazione. [ Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la sentenza di merito che era pervenuta alla esatta individuazione dei beni oggetto del preliminare attraverso il “riferimento alla quota ereditaria di comproprietà degli immobili identificata “per relationem” rispetto all’asse ereditario” ].

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