14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 779 del 25 gennaio 1997
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui l’Avvocatura dello Stato si avvalga dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi ad affari contenziosi, la sottoscrizione della copia fotoriprodotta da parte di un procuratore dello Stato, anziché di un avvocato [ come prescritto dall’art. 7 della legge n. 664 del 1986 ], costituisce una mera irregolarità amministrativa [ non una nullità ], che non rende inammissibile il ricorso per cassazione.
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