14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7011 del 26 luglio 1997
Testo massima n. 1
La mancata trascrizione, nella copia notificata del ricorso incidentale per cassazione, della procura speciale al difensore, scritta in calce o a margine dell’originale e priva di data, determina l’inammissibilità di detto ricorso, quando nella copia notificata facciano difetto elementi univoci e sicuri idonei ad evidenziare l’anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notificazione dell’atto, a tal fine non essendo sufficiente la semplice menzione nella copia stessa del rilascio della procura, in particolare quando questa non rechi la data di sottoscrizione, né, con riguardo a ricorso incidentale proposto da un Comune, la circostanza che nella relata di notifica dell’ufficiale giudiziario, si attesti, con formula di rito, che essa è effettuata «ad istanza del Sindaco come in epigrafe rappresentato e domiciliato».
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