14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8736 del 16 agosto 1993
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in Massimario
Testo massima n. 1
Anche il ricorso per cassazione proposto a norma dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 29 L. 13 giugno 1942, n. 794, richiamato dall’art. 11 L. 8 luglio 1980, n. 319 [ reiettiva dell’opposizione al decreto del G.I. di liquidazione degli onorari al perito nominato nel procedimento penale ] deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell’Albo speciale, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., onde è inammissibile il ricorso che sia stato sottoscritto dalla parte.
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