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Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5323 del 16 marzo 2004

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 5323 del 16 marzo 2004

Testo massima n. 1

Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per Cassazione, è irrilevante la mancanza della sottoscrizione della procura nella copia notificata del ricorso, essendo sufficiente che la sottoscrizione della parte sia contenuta nell’originale del ricorso e sia seguita dall’autenticazione del difensore e che la copia notificata contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell’atto da difensore munito di procura speciale [ come avviene quando la copia contenga la trascrizione della procura o l’attestazione dell’ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione ].

Testo massima n. 2

Nel caso di ricorso per Cassazione proposto da un ente pubblico, la mancata indicazione nell’intestazione del ricorso della persona fisica che ha conferito la procura, in qualità di legale rappresentante dell’ente stesso, comporta la nullità della procura solo quando la persona fisica del conferente non vi sia nominativamente indicata e la sottoscrizione autenticata sia illeggibile [ di maniera che non sia possibile accertare la provenienza dell’atto ], mentre quando non è contestata la possibilità di un riscontro che consenta di identificare, attraverso l’esame della sottoscrizione apposta dalla parte, la persona fisica che riveste l’anzidetta qualità, la sua mancata indicazione nominativa nel ricorso perde ogni rilievo.

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