14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14908 del 17 novembre 2000
Testo massima n. 1
L’art. 13 bis, comma quarto, del D.L.vo n. 286 del 1998 [ introdotto dall’art. 4 del D.L.vo n. 113 del 1999 ] nel prevedere come impugnabile per cassazione la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento d’opposizione avverso il decreto d’espulsione amministrativa dello straniero [ adottato dal Prefetto ai sensi del comma secondo, lett. b, dell’art. 13 del menzionato D.L.vo n. 286 del 1998 ], non contiene alcuna espressa statuizione contraria che deroghi alla norma generale contenuta nell’art. 365 c.p.c. Ne deriva che il ricorso per cassazione avverso tale pronuncia deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale.
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