17 Mar Articolo 366 Codice di procedura civile — Contenuto del ricorso
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
- 1) l’indicazione delle parti ;
- 2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata ;
- 3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa ;
- 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366-bis ;
- 5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
- 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda .
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma.
- 1) l’indicazione delle parti ;
- 2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata ;
- 3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa ;
- 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366-bis ;
- 5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
- 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 16861/2018
L’erronea indicazione delle generalità del ricorrente nell’epigrafe del ricorso per cassazione non ne comporta l’inammissibilità, qualora l’effettiva identità del suo autore sia individuabile in maniera non equivoca attraverso altre indicazioni, pur non risultanti dalla parte dell’atto destinata a contenerle e, segnatamente, mediante elementi desumibili dalla sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la parte ricorrente, indicata nell’epigrafe del ricorso con un cognome diverso dal suo, fosse inequivocabilmente individuata in base all’intestazione, al dispositivo e al contenuto della pronuncia d’appello).
Cass. civ. n. 13312/2018
Per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, primo comma, n. 3), c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi” e “petitum”, nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che e riservata invece al ricorrente. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un’inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado.
Cass. civ. n. 23194/2017
Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia,senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove.
Cass. civ. n. 21256/2017
Nel giudizio in cassazione, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare i soggetti che devono partecipare al processo quali litisconsorti necessari, provandone l’esistenza, ma anche di dimostrare i presupposti di fatto che ne impongono l’intervento, i quali devono emergere dagli atti e dai documenti delle fasi di merito, essendo incompatibili con il giudizio di legittimità l’acquisizione di nuove prove e lo svolgimento di attività istruttoria. (Nella specie, la S.C. in causa relativa al pagamento di imposte su acquisto di immobile, ha rigettato l’eccezione di non integrità del contraddittorio per mancata partecipazione al processo del coniuge in regime di comunione di beni del contribuente già parte in causa, in mancanza dell’allegazione del momento in cui la dimostrazione della qualità di litisconsorte era stata fornita ai giudici di merito e in mancanza di repliche all’affermazione dell’amministrazione fiscale che alla stipula del rogito l’unico comparso come acquirente era il contribuente già parte processuale).
Cass. civ. n. 19987/2017
In tema di ricorso per cassazione, ove venga dedotto vizio di motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente è tenuto ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso in quanto non era stata indicata la collocazione processuale del fatto asseritamene non esaminato, costituito dalla dichiarazione dell’investitore di voler dare corso all’operazione nonostante la segnalazione di non adeguatezza della stessa, né quale fosse la controversia sul punto ed inoltre, il fatto medesimo, per come articolato in ricorso, neppure poteva ritenersi decisivo, non essendo stato specificato se la segnalazione di non adeguatezza dell’operazione di investimento era dotata dei requisiti richiesti).
Cass. civ. n. 16212/2017
Se, al momento della decisione della causa, risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Qualora, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede di legittimità ha l’onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa.
Cass. civ. n. 16059/2017
È inammissibile, per inosservanza del necessario requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 363, comma 1, n. 3), c.p.c., il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, in via diretta o indiretta, il testo integrale di una serie di atti dello svolgimento processuale, così onerando la Suprema Corte di procedere alla loro lettura, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, non potendosi ritenere assolta da elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell’esposizione del fatto.
Cass. civ. n. 15350/2017
Il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione, da parte del giudice del merito, dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., deve essere formulato attraverso la puntuale e precisa enunciazione delle ragioni per le quali un dato criterio sarebbe stato erroneamente applicato, non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale.
Cass. civ. n. 14279/2017
Poiché l’interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all’estraneità del giudizio di legittimità all’accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice “a quo”, asseritamente erronea. (Nella specie, il ricorrente si era limitato a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. in relazione ad una clausola vessatoria, ma non aveva specificamente dedotto che la clausola in questione fosse priva di specifica approvazione per iscritto, impedendo, così, alla S.C. di individuare il suo interesse ad impugnare).
Cass. civ. n. 14107/2017
Il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’omessa od inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto.
Cass. civ. n. 12415/2017
In tema di ricorso per cassazione, non potendosi ritenere preclusa alla parte la possibilità di documentare la eventuale fondatezza delle proprie doglianze, non solo tramite l’utilizzo di espressioni verbali, ma anche avvalendosi di altre modalità di rappresentazione dei fatti, deve ritenersi ammissibile la modalità di redazione mediante inserimento, nel corpo dell’atto, di fotografie, immagini e grafici, a condizione, tuttavia, che in tal modo non sia eluso il divieto di produzioni documentali in sede di legittimità ex art. 372 c.p.c., e sempreché l’inserimento delle immagini o dei grafici sia rispettoso del requisito di specificità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., che impone in ogni caso alla parte di precisare in quale fase l’atto richiamato sia stato ritualmente introdotto nel processo e dove lo stesso sia eventualmente reperibile tra gli atti di causa.
Cass. civ. n. 7074/2017
In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata “per relationem” alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l’onere ex art. 366, n. 6, c.p.c. occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.
Cass. civ. n. 1593/2017
A fronte di una sentenza che manchi di indicare le fonti probatorie di un determinato accertamento, il ricorrente per cassazione non può limitarsi a lamentare il vizio di omessa motivazione, giacché altrimenti la censura postulerebbe la caducazione della decisione non per una concreta lesione sofferta dalla parte stessa, bensì solo per ragioni formali, ma ha l’onere di denunciare in maniera specifica che, contrariamente a quanto asserito dal giudice, nell’ambito degli elementi probatori non ne esistono di idonei a giustificare il convincimento espresso.
Cass. civ. n. 240/2017
Il requisito dell’indicazione delle parti, previsto dall’art. 366, n. 1, c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, richiamato dall’art. 370 c.p.c. per il controricorso, deve intendersi nel senso proprio della norma generale dettata dall’art. 163 n. 2, c.p.c., e pertanto l’inesatta indicazione della parte nella intestazione dell’atto non ne pregiudica l’ammissibilità, se il suo complessivo contenuto rende evidente che si è verificato un mero errore materiale.
Cass. civ. n. 11308/2014
Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 10722/2014
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell’art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., l’atto d’appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell’ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare l’insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame.
Cass. civ. n. 5457/2014
In tema di giudizio per cassazione, allorché il ricorrente abbia eletto domicilio in Roma, indicando altresì l’indirizzo di posta elettronica certificata, il controricorso può essere indifferentemente notificato sia presso il detto domicilio, sia a mezzo posta elettronica, in quanto l’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. consente le notificazioni in via alternativa – con l’uso della disgiuntiva “ovvero” – all’uno o all’altro luogo.
In tema di giudizio per cassazione, qualora, in mancanza di elezione di domicilio nel testo del ricorso, la parte, nella procura conferita in calce o a margine di esso, dichiari di eleggere domicilio con il suo difensore in Roma, indicando il relativo luogo, la successiva sottoscrizione per autenticazione della firma del ricorrente, apposta dal difensore, esprime l’intento di eleggere domicilio in tale luogo agli effetti dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 3224/2014
In tema di impugnazione per cassazione, ed in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, la parte che alleghi la mancata valutazione delle consulenze tecniche d’ufficio espletate nei gradi di merito, ha l’onere di indicare compiutamente (e, se del caso, trascrivere nel ricorso) gli accertamenti e le risultanze peritali, al fine di consentire alla corte di valutare la congruità della motivazione della sentenza impugnata che si sia motivatamente dissociata dalle conclusioni peritali, dovendosi, in carenza di detta specificazione, dichiarare il ricorso inammissibile.
Cass. civ. n. 2886/2014
È inammissibile il ricorso per cassazione ove la parte lamenti l’insufficiente motivazione della sentenza gravata per avere il giudice di merito rigettato la domanda anziché dichiarare la nullità del ricorso introduttivo (dalla stessa redatto), qualora non produca (o non riproduca nel ricorso) l’atto introduttivo della lite, né alleghi di aver dedotto, sin dal primo grado, il vizio di nullità al fine di impedirne ogni sanatoria (anche attraverso i poteri autorizzativi del giudice del lavoro di cui all’art. 420, settimo comma, cod. proc. civ.), ferma restando l’impossibilità per il giudice di legittimità di valutare direttamente gli atti del processo poiché la relativa censura, se ammissibile, deve essere proposta in conformità alle regole fissate dal codice di rito.
Cass. civ. n. 1391/2014
Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso – che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l’indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza.
Cass. civ. n. 187/2014
Il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, nè quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
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