Cass. civ. n. 2839 del 11 febbraio 2005
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità civile degli insegnanti per omessa vigilanza, la sottrazione degli insegnanti statali alle conseguenze dell'applicabilità nei loro confronti della presunzione di cui all'art. 2048, secondo comma, c.c., nei giudizi di danno per culpa in vigilando è attuata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non sul piano sostanziale, ovvero incidendo sulla operatività dell'art. 2048, secondo comma, c.c. nei detti giudizi, ma esclusivamente sul piano processuale, mediante l'esonero dell'insegnante statale dal processo, nel quale l'unico legittimato passivo è il Ministero dell'istruzione, nei cui confronti continuerà ad applicarsi, nei casi (come quello di specie) di danno provocato da un alunno ad un altro alunno, la presunzione di responsabilità prevista dalla norma citata, mentre la prova del dolo o della colpa grave dell'insegnante rileva soltanto ove l'amministrazione eserciti, successivamente alla sua condanna, l'azione di rivalsa nei confronti del medesimo.
Testo massima n. 2
Al fine della corretta individuazione del soggetto che ha proposto il ricorso per cassazione occorre tener conto, più che delle indicazioni formali contenute nel preambolo del medesimo o nel testo del mandato ad litem, del contesto dell'atto e degli eventuali riferimenti in esso contenuti alle precedenti fasi del giudizio, dovendo escludersi che possano assumere efficacia decisiva le indicazioni formali contenute nel ricorso qualora esse risultino logicamente incompatibili con la specifica portata e la funzione dell'atto. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto che, benché il ricorso fosse stato formalmente proposto da due coniugi nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore danneggiante, esso si dovesse ritenere proposto dai due ricorrenti in proprio, in quanto il figlio non era mai stato parte nei gradi precedenti di giudizio ed aveva nel frattempo raggiunto la maggiore età).