Cass. civ. n. 13580 del 21 luglio 2004

Testo massima n. 1


Il contratto di sale and lease back si configura come una operazione negoziale complessa consistente nell'alienazione, da parte di un imprenditore, di un bene strumentale di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e non agevolmente ricollocabile sul mercato allo scopo di acquisire una liquidità immediata e di osservare al tempo stesso l'uso del bene, con la facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto. All'interno di tale operazione la vendita ha scopo di leasing e non di garanzia e non si pone in violazione del divieto del patto commissorio, a meno che lo scopo di garanzia non assurga a causa del contratto, qualora risulti da dati sintomatici e obiettivi che la vendita, nel quadro del rapporto volto a fornire liquidità all'impresa alienante, sia stata utilizzata per rafforzare la posizione del creditore - finanziatore, che tenti di acquisirne la differenza di valore, abusando della debolezza del debitore.

Testo massima n. 2


Ai sensi dell'art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione è inammissibile qualora ricorra un'incertezza assoluta sull'identificazione della parte ricorrente o di quella contro cui esso è diretto. Ai fini dell'osservanza della predetta norma non occorre necessariamente che tale indicazione sia premessa all'esposizione dei motivi di impugnazione, ovvero sia altrove oggetto di esplicita formulazione, ma è sufficiente che, analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c., essa risulti in modo chiaro ed inequivoco dal contesto del ricorso, anche se implicitamente, nonché dal riferimento agli atti dei precedenti giudizi, per cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata.

Normativa correlata