14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4731 del 22 aprile 1993
Testo massima n. 1
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il potere di ricorrere per cassazione non sorge con la semplice lettura del dispositivo della sentenza, ma [ come nel rito ordinario ] presuppone che questa sia stata depositata in cancelleria completa nei suoi elementi costitutivi, perché solo con tale adempimento la decisione può essere investita di censure specifiche e motivate, mediante detto mezzo d’impugnazione, che, dovendo coordinarsi con uno dei motivi di annullamento denunciabili a norma dell’art. 360 c.p.c., non è legittimato dalla mera soccombenza. Ne deriva che [ in tali controversie ] la procura a ricorrere per cassazione rilasciata al difensore dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza ma prima del deposito della stessa non può considerarsi speciale ai sensi degli artt. 83 e 365 c.p.c., con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del relativo ricorso.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]