14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 18062 del 4 agosto 2010
Testo massima n. 1
In tema di ricorso per cassazione, la procura speciale al difensore, prescritta a pena di nullità dall’art. 365 c.p.c., può essere conferita al difensore esclusivamente dal soggetto legittimato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 75 c.p.c., il quale, per il Comune, è il solo Sindaco [ art. 50 del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267 ] e non la giunta comunale. Ne deriva che tale ultimo organo, anche laddove abbia per statuto il potere di autorizzare il Sindaco alla proposizione di azioni in giudizio, è privo del potere di nomina del difensore, il quale, seppure designato mediante delibera di giunta, deve nuovamente essere nominato, con conferimento di apposita procura alle liti, dal Sindaco. [ In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di un Comune, presentato da un avvocato autorizzato dalla Giunta comunale a proporre l’atto di impugnazione ma mai nominato dal Sindaco ].
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