14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1235 del 20 gennaio 2011
Posted at 17:03h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione, sottoscritto da avvocato diverso da quello cui, nella procura a margine del ricorso stesso, è stato conferito il mandato a proporlo, è inammissibile, per la mancanza della necessaria procura in favore del sottoscrittore, non potendo il conferimento di essa desumersi dalla circostanza che il legale, che ha sottoscritto il ricorso, abbia autenticato la firma della parte in calce alla procura espressamente conferita ad altro professionista.
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