14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9168 del 3 maggio 2005
Testo massima n. 1
È inammissibile il ricorso per cassazione allorché la procura, stesa in calce alla copia notificata del provvedimento impugnato, non rechi la indicazione dell’oggetto del mandato né della data in cui é stata rilasciata, e non risulti richiamata nella intestazione del ricorso se non con una generica espressione [ nella specie, con la formula «in virtù di mandato in calce alla sentenza impugnata» ]. In tali ipotesi, infatti, la procura risulta priva non solo del necessario requisito di specialità, ma altresì di quello della incontestabile anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]