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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17206 del 27 agosto 2015

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17206 del 27 agosto 2015

Testo massima n. 1

La procura speciale apposta a margine del ricorso per cassazione, sottoscritta dai due soggetti menzionati nell’epigrafe come rappresentanti della società ricorrente, non è inficiata dalla mancata espressa menzione di uno di essi nel testo a stampa del mandato, poiché la firma della procura è sufficiente ad attribuirne la paternità ad entrambi nella qualità indicata in ricorso e ribadita accanto a ciascuna delle due firme, le quali, inoltre, devono ritenersi correttamente autenticate dal difensore con un unico visto.

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