14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10030 del 10 luglio 2002
Testo massima n. 1
È inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale a margine o in calce all’atto sia certificata autografa da difensore non iscritto nell’apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l’esistenza dello ius postulandi e che l’invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell’atto di impugnazione dal modello legale di cui all’art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all’atto, a nulla rilevando che il ricorso sia stato sottoscritto e la procura sia stata rilasciata anche ad altro avvocato iscritto nell’albo di patrocinanti in Cassazione [ circostanza, peraltro, non verificatasi, nella specie ].
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