14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 19226 del 11 settembre 2014
Testo massima n. 1
La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso é inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio, senza che assuma rilievo che la sentenza sia divenuta direttamente impugnabile per cassazione all’esito della pronuncia di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., né, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ., persista la validità della procura per il giudizio di appello.
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