14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9173 del 7 giugno 2003
Testo massima n. 1
In tema di conferimento della procura speciale per il ricorso per cassazione, benché la redazione della procura a margine dell’atto e la sottoscrizione del difensore costituiscano prova certa della provenienza dell’atto dalla parte che l’ha conferita e permettano di presumere che essa si riferisca al giudizio cui accede l’atto, nel caso in cui la medesima faccia riferimento ad una causa, ad una sentenza e ad una parte diversa da quella nei cui confronti è proposto il ricorso, la procura deve ritenersi in detta ipotesi inesistente, in quanto non riferibile al ricorso de quo e, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, anche d’ufficio. [ Nella specie, la procura rilasciata a margine del ricorso, benché conferita per il giudizio di cassazione, conteneva l’esplicita indicazione delle parti che l’avevano rilasciata, della sentenza impugnata e delle controparti non coincidenti con quelle a cui lo stesso ricorso era riferibile ].
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