14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 sentenza n. 18468 del 1 settembre 2014
Testo massima n. 1
Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché é irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito.
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Testo massima n. 2
Il provvedimento di esonero dell’esecutore testamentario per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi è assunto – in considerazione dell’espresso richiamo all’art. 710 cod. civ. contenuto nell’art. 750, ultimo comma, cod. proc. civ. – dal presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al presidente della corte d’appello, e la decisione assunta da quest’ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell’art. 750 cod. proc. civ. ed alla regola generale di cui all’art. 739 cod. proc. civ.
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