10 Gen Art. 710 — Esonero dell’esecutore testamentario
Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi [ 703, 709 c.2 c.c. ], per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 18468/2014
Il provvedimento di esonero dell’esecutore testamentario per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi è assunto – in considerazione dell’espresso richiamo all’art. 710 cod. civ. contenuto nell’art. 750, ultimo comma, cod. proc. civ. – dal presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al presidente della corte d’appello, e la decisione assunta da quest’ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell’art. 750 cod. proc. civ. ed alla regola generale di cui all’art. 739 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 1764/2008
Il provvedimento di esonero dell’esecutore testamentario per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi è assunto — in considerazione dell’espresso richiamo all’art. 710 c.c. contenuto nell’art. 750, ultimo comma, c.p.c. — dal Presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al Presidente della Corte d’appello; la decisione assunta da quest’ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell’art. 750 c.p.c. ed alla regola generale di cui all’art. 739 c.p.c.
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