10 Gen Art. 711 — Retribuzione
L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 17382/2004
La gratuità dell’ufficio dell’esecutore testamentario nominato dal testatore, espressamente stabilita dall’art. 711 c.c. nonostante la probabile onerosità dell’attività, si giustifica con la possibilità per il soggetto che ne è investito di non accettare l’incarico, sottraendosi così ai relativi oneri, ovvero di espletarlo sopportandone le incombenze che vi sono connesse senza potere reclamare alcun compenso, a meno che questo non sia stato disposto dal testatore e salvo comunque il diritto di ripetere le spese sostenute per l’esercizio dell’ufficio.
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