14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17382 del 30 agosto 2004
Testo massima n. 1
La gratuità dell’ufficio dell’esecutore testamentario nominato dal testatore, espressamente stabilita dall’art. 711 c.c. nonostante la probabile onerosità dell’attività, si giustifica con la possibilità per il soggetto che ne è investito di non accettare l’incarico, sottraendosi così ai relativi oneri, ovvero di espletarlo sopportandone le incombenze che vi sono connesse senza potere reclamare alcun compenso, a meno che questo non sia stato disposto dal testatore e salvo comunque il diritto di ripetere le spese sostenute per l’esercizio dell’ufficio.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]