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Art. 703 — Funzioni dell’esecutore testamentario

Art. 703 — Funzioni dell’esecutore testamentario

L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto [ 706 c.c. ].

A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte [ 707, 709 c.c. ].

Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione [ 702 c.c. ], salvo che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno [ 709 ].

L’esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia [ 1176, 2030 c.c. ] e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi [ 747 c.p.c. ].

Qualsiasi atto dell’esecutore testamentario non pregiudica [ 476 c.c. ] il diritto del chiamato a rinunziare all’eredità [ 519 c.c. ] o ad accettarla col beneficio d’inventario [ 484 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12241/2016

In tema di funzioni dell’esecutore testamentario, il termine annuale previsto dall’art. 703 c.c. riguarda solo il possesso dei beni ereditari, non anche l’amministrazione degli stessi, la cui gestione l’esecutore deve proseguire finché non siano esattamente attuate le disposizioni testamentarie, salvo contraria volontà del testatore o esonero giudiziale ex art. 710 c.c.

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Cass. civ. n. 26473/2013

È inammissibile il ricorso ordinario per cassazione avverso l’ordinanza resa in sede di reclamo contro un provvedimento relativo ad esecutore testamentario, in quanto, trattandosi di pronuncia non impugnabile ai sensi dell’art. 750, terzo e Quarto comma, cod. proc. civ., l’unico rimedio esperibile è il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

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Cass. civ. n. 9289/1991

Con riguardo al decreto di autorizzazione dell’esecutore testamentario alla vendita di un bene dell’eredità (nella specie, bene immobile), l’inosservanza dell’art. 703, Quarto comma, c.c., ove fa obbligo della preventiva audizione degli eredi, determina l’inefficacia del provvedimento nei confronti di costoro, i quali rimasti in possesso del bene e convenuti in rivendica all’acquirente di esso sono legittimati a dedurla come motivo di impugnativa della vendita e di inopponibilità della stessa nei loro confronti.

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Cass. civ. n. 1619/1974

Presupposto dell’amministrazione che la legge conferisce all’esecutore testamentario, è il possesso dei beni ereditari, senza del quale non è data all’esecutore l’attuazione dei compiti che gli sono propri. Ove, pertanto, l’esecutore non sia in grado di entrare nel possesso dei beni ereditari (possesso che egli non acquista ipso iure con l’accettazione dell’incarico, dovendolo richiedere all’erede) — avvenga ciò per rifiuto dell’erede di procedere alla consegna dei beni stessi o per contestazioni dall’erede sollevate circa la validità del testamento o la nomina dell’esecutore — non può porsi a carico dell’esecutore la impossibilità, dovuta a fatto a lui non imputabile, di esercitare le sue funzioni ed in tal caso il termine di un anno previsto dall’art. 703 c.c. non potrà cominciare a decorrere se non dal momento in cui sarà cessata la causa dell’impedimento.

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