10 Gen Art. 706 — Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario
Posted at 20:48h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Secondo – Delle successioni > Titolo III – Delle successioni testamentarie > Capo VII – Degli esecutori testamentari
Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione [ 713 c.c. ] tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’articolo 733.
Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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