Art. 706 – Codice civile – Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario

Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione [713 c.c.] tra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'articolo 733.

Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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