Art. 705 – Codice civile – Apposizione di sigilli e inventario
L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli [752 ss. c.c.] quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori [2 c.c.], assenti [48 ss. c.c.], interdetti [414 c.c.] o persone giuridiche [11 c.c.].
Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati [769 ss. c.p.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11993/2006
In tema di imposta di successione, l'apposizione dei sigilli, costituendo una fase indispensabile della procedura di formazione dell'inventario ed un requisito di validità del documento che lo incorpora soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge (art. 705 cod. civ., art. 754 cod. proc. civ.), non rappresenta, al di fuori delle predette ipotesi, un adempimento necessario ai fini della correttezza dell'inventario, e quindi del superamento della presunzione di cui all'art. 9, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, essendo normalmente sufficiente, affinchè l'inventario risulti idoneo a vincere la predetta presunzione, che esso sia stato redatto in conformità degli artt. 769 e ss. cod. proc. civ. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 27 Luglio 1999).