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Art. 752 — Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

Art. 752 — Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

I coeredi contribuiscono tra loro [ 1295, 1315, 1318, 1319, 1546 c.c. ] al pagamento dei debiti e pesi ereditari [ 754, 755, 756 c.c. ] in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto [ 662, 663 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8900/2013

La disciplina di ripartizione dei debiti e pesi ereditari tra i coeredi in proporzione delle loro quote, salvo che il testatore abbia diversamente disposto, ai sensi dell’art. 752 c.c., opera per i debiti e pesi presenti nel patrimonio del “de cuius” al momento della morte, nonché per quelli sorti in immediata conseguenza della successione ereditaria, e non anche per i debiti (quale, nella specie, l’obbligo risarcitorio per il mancato rilascio di un immobile concesso in comodato al “de cuius” e richiesto in restituzione dal comodante per la prima volta agli eredi) venuti occasionalmente ad esistenza dopo la morte di quello a causa della condotta degli eredi, i quali non adempiano ad obbligazioni che pur traggono i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del defunto.

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Cass. civ. n. 14629/2012

Gli artt. 752 e 754 c.c. regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ed il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del “de cuius”, dall’altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del “de cuius”; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell’art. 725 c.c., riguardando piuttosto, quest’ultima norma, in combinato con l’art. 724, secondo comma, c.c., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione. Nondimeno, il medesimo credito del coerede verso il “de cuius”, e quindi verso la massa, può essere fatto valere, per ragioni di economia processuale, nello stesso giudizio di scioglimento della comunione ereditaria mediante imputazione alle quote degli altri coeredi, trattandosi di rapporto obbligatorio avente comunque la sua collocazione e la sua tutela nell’ambito della vicenda successoria, la quale ha dato luogo alla comunione ereditaria.

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Cass. civ. n. 26170/2009

Nel caso di divisione ereditaria, ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro, e più coeredi creditori di conguagli, non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all’ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto.

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Cass. civ. n. 24792/2008

In tema di debiti ereditari, sia l’art. 752 cod. civ., che concerne i rapporti tra coeredi, sia l’art. 754 cod. civ., in base al quale i creditori possono pretendere nei confronti di ciascun erede l’adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria, sono, anche tacitamente, derogabili dagli eredi e non impediscono che un solo coerede assuma l’obbligo di adempiere l’intero debito.

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Cass. civ. n. 20338/2007

Il fatto che, ai sensi dell’art. 752 c.c., i coeredi «contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie…» e che, ai sensi dell’art. 754 c.c., ciascuno è tenuto verso i creditori in proporzione della sua quota, comporta solo che, a seguito della successione, ciascuno dei debitori «non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte» a norma dell’art. 1314 c.c., e non significa anche che sussistono originariamente tanti autonomi rapporti quanti sono gli eredi, giacché il debito di ognuno (“pro quota”) ha comunque la sua fonte nell’obbligazione del de cuius la quale determina l’unicità genetica del rapporto obbligatorio. Ne consegue che l’art. 11 c.p.c. (che pone una regola derogatoria a quella di cui all’art. 10, comma secondo, c.p.c. e che sarebbe inutile se non fosse ritenuto applicabile alle obbligazioni divisibili, essendone esclusa la riferibilità alle obbligazioni solidali ed indivisibili) trova applicazione nel caso in cui a più eredi sia richiesto, con domande proposte sin dall’inizio nello stesso processo, l’adempimento pro quota dell’unica obbligazione del de cuius essendo irrilevante che, a seguito della successione, i rapporti obbligatori tra il creditore e ciascuno degli eredi siano ormai autonomi e restando il valore della causa determinato, dunque, dalla somma delle quote di cui il creditore abbia chiesto il pagamento.

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Cass. civ. n. 5092/2006

I debiti per interessi maturati successivamente all’apertura della successione in relazione ad un debito del de cuius sono debiti ereditari che gravano su ciascuno dei coeredi in proporzione alla propria quota ereditaria e non in proporzione alla quota di partecipazione alla comunione ereditaria.

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Cass. civ. n. 13953/2005

In tema di ripartizione dei debiti ereditari, l’art. 752 c.c. concerne solamente i rapporti tra coeredi, e non è pertanto invocabile dai creditori del de cuius per i quali trova viceversa applicazione l’art. 754 c.c., in base al quale essi possono pretendere nei confronti di ciascun coerede l’adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria, norma che, nel fare eccezione alla regola della solidarietà passiva di cui all’art. 1294 c.c., è peraltro, ai sensi degli artt. 1295 e 1394 c.c., anche tacitamente derogabile dagli eredi, e in ogni caso non impedisce l’adempimento del terzo con efficacia estintiva dell’obbligazione.

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Cass. civ. n. 28/2002

Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari — ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento — gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi.

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Cass. civ. n. 14063/2000

L’art. 752 c.c. prevede che i coeredi contricontribuiscano fra loro al pagamento dei debiti ereditari, in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente. Ne deriva che in mancanza di un patto con cui il de cuius abbia stipulato l’obbligazione solidale dei propri eredi a favore del creditore, gli eredi sono tenuti al pagamento dei debiti personalmente in proporzione delle rispettive quote.

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Cass. civ. n. 562/2000

Il debito ereditario di cui all’art. 752 c.c. è quello esistente in capo al de cuius al momento della sua morte – che si trasmette, insieme con il suo patrimonio, ai suoi successori, ex lege o per testamento, ripartendosi automaticamente tra di loro – e ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore. Ne consegue che, essendo ciascun coerede tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota (
nomina haereditaria ipso iure dividuntur), anche gli interessi maturati dopo la morte del de cuius gravano sugli eredi fino a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota.

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Cass. civ. n. 4155/1989

Gli eredi del condebitore solidale rispondono del debito del de cuius in proporzione delle rispettive quote senza vincolo di solidarietà.

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Cass. civ. n. 3789/1982

Con riguardo a debito ereditario, la pronuncia di condanna generica «in solido» a carico degli eredi non trova ostacolo nel principio fissato dall’art. 752 c.c., sulla ripartizione del debito medesimo fra gli eredi in proporzione delle quote, in quanto la concreta determinazione dell’obbligo di ciascuno, secondo tale principio, resta demandata al giudice che provvede alla liquidazione del quantum.

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Cass. civ. n. 1479/1977

Gli eredi dell’originario debitore sono obbligati a soddisfare i debiti ereditari esclusivamente pro quota, e cioè in proporzione delle rispettive quote ereditarie; essi, pertanto, non possono essere condannati al pagamento solidale di tali debiti.

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Cass. civ. n. 2050/1976

Poiché ciascun erede è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente in proporzione della quota attiva in cui succede, al fine della determinazione dell’entità di detto obbligo, quando si tratti di institutio ex re certa, è necessario accertare il valore dei beni attribuiti all’erede medesimo, e porlo in relazione al valore dell’intero patrimonio ereditario.

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