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Art. 754 — Pagamento dei debiti e rivalsa

Art. 754 — Pagamento dei debiti e rivalsa

Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione [ 1295 c.c. ] della loro quota ereditaria [ 1315, 1316, 1318 c.c. ] e ipotecariamente per l’intero [ 2809 c. 2 c.c. ] . Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi [ 1299 c.c. ] soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell’articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori [ 755, 1299 c.c. ].

Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede [ 752, 1299 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23705/2016

Ciascun erede è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente “pro quota”, e cioè in ragione della quota attiva in cui succede, e, pertanto, non può essere condannato in solido con i coeredi al pagamento del debito stesso. (Fattispecie in tema di condanna al risarcimento del danno degli eredi del responsabile civile di un incidente stradale).

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Cass. civ. n. 4461/2006

La norma di cui all’art. 754 c.c. deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l’onere di indicare al creditore la sua qualità di coobbligato passivo pro quota con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell’istituto processuale dell’eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere, il pagamento per l’intero. Non costituisce, peraltro, domanda nuova — come tale preclusa nel giudizio di appello, a norma dell’art. 345 c.p.c. — la difesa con la quale gli eredi facciano valere tale loro qualità onde sottrarsi alla richiesta di pagamento dell’intera somma (e non della sola quota) dovuta dal loro dante causa (fattispecie soggetta al regime processuale ante novella 353/1990).

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