Art. 754 – Codice civile – Pagamento dei debiti e rivalsa

Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione [1295 c.c.] della loro quota ereditaria [1315, 1316, 1318 c.c.] e ipotecariamente per l'intero [2809 c. 2 c.c.]. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi [1299 c.c.] soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori [755, 1299 c.c.].

Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede [752, 1299 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18977/2022

Nel caso in cui il coerede, intimato sulla base di titolo esecutivo formatosi nei confronti del "de cuius", deduca, in sede di opposizione all'esecuzione, la sua qualità di coobbligato "pro quota", evidenziando la presenza di altri coeredi, il precetto intimatogli per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività della somma intimata, dal momento che, essendo esclusa qualsivoglia relazione di solidarietà dei coeredi in ordine al pagamento dei debiti ereditari, il creditore è tenuto ad agire esecutivamente nei loro confronti in proporzione alle singole quote ereditarie.

Cass. civ. n. 15995/2022

In caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti.

Cass. civ. n. 24197/2020

Lo sfruttamento, da parte di uno o più eredi, dell'azienda facente parte del compendio ereditario, stante il fine lucrativo dell'attività imprenditoriale, non costituisce mera amministrazione dei beni ereditari, ma esercizio dell'impresa in forma individuale o societaria, anche di fatto, con conseguente assunzione da parte degli eredi della responsabilità relativa ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività, senza che rilevi la qualità successoria o trovino applicazione le correlate limitazioni di responsabilità.

Cass. civ. n. 17122/2020

Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione e la stessa qualifica di eredi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che aveva condannato la convenuta al pagamento del debito ereditario per l'intero, non avendo quest'ultima comprovato la qualità di eredi dei fratelli del marito defunto, ma solo la mera qualità di chiamati all'eredità degli stessi). (Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 21/07/2015).

Cass. civ. n. 23705/2016

Ciascun erede è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente "pro quota", e cioè in ragione della quota attiva in cui succede, e, pertanto, non può essere condannato in solido con i coeredi al pagamento del debito stesso. (Fattispecie in tema di condanna al risarcimento del danno degli eredi del responsabile civile di un incidente stradale).

Cass. civ. n. 4461/2006

La norma di cui all'art. 754 c.c. deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua qualità di coobbligato passivo pro quota con la conseguenza che, integrando tale dichiarazione gli estremi dell'istituto processuale dell'eccezione propria, la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere, il pagamento per l'intero. Non costituisce, peraltro, domanda nuova — come tale preclusa nel giudizio di appello, a norma dell'art. 345 c.p.c. — la difesa con la quale gli eredi facciano valere tale loro qualità onde sottrarsi alla richiesta di pagamento dell'intera somma (e non della sola quota) dovuta dal loro dante causa (fattispecie soggetta al regime processuale ante novella 353/1990).