Art. 1316 – Codice civile – Obbligazioni indivisibili
L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2822/2014
L'obbligazione è indivisibile ai sensi dell'art. 1316 cod. civ. solo quando la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non è suscettibile di divisione per sua natura (oggettivamente indivisibile) o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti (soggettivamente indivisibile). Ne consegue che è divisibile l'obbligazione di risarcimento del danno in forma specifica nascente da un atto di transazione e avente ad oggetto lavori di sistemazione di terreni, se tale fu la volontà delle parti e se sia i terreni che la prestazione dovuta sono frazionabili.
Cass. civ. n. 15545/2013
La stipulazione di due contratti preliminari di vendita cumulativa, aventi ad oggetto beni immobili considerati come un "unicum", con la pattuizione di un solo prezzo, può essere ricondotta ad una unitaria manifestazione negoziale facente capo ad un contratto preliminare complesso, avente ad oggetto una prestazione unica ed inscindibile, disciplinata dall'art. 1316 c.c.; ne consegue che l'impossibilità di distinguere la parte di prezzo riferibile all'una o all'altra promessa di vendita non determina la nullità dei preliminari medesimi.