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Art. 1317 — Disciplina delle obbligazioni indivisibili

Art. 1317 — Disciplina delle obbligazioni indivisibili

Le obbligazioni indivisibili [ 1316 ] sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali [ 1292 ss. ], in quanto applicabili, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6056/2006

In tema di condominio degli edifici, l’azione di accertamento della proprietà comune, in quanto ha ad oggetto la contitolarità del diritto di proprietà in capo a tutti i condomini, è relativa a un rapporto sostanziale plurisoggettivo unitario, dando luogo a un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra tutti i condomini; infatti, il giudicato si forma ed è opponibile nei confronti dei soli soggetti che hanno partecipato al giudizio; d’altra parte, poiché non è applicabile ai rapporti assoluti la disciplina specifica dei rapporti obbligatori, non è estensibile alla specie il criterio dettato in materia di obbligazioni indivisibili dall’art. 1306 c.c., in virtù del richiamo di cui all’art. 1317 c.c., secondo cui gli effetti favorevoli di un sentenza pronunciata nei confronti di uno o di alcuni dei diversi componenti dell’obbligazione solidale o indivisibile si comunicano agli altri.

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Cass. civ. n. 7287/2005

In tema di obbligazioni indivisibili, fra le quali rientra la promessa di più soggetti di acquistare in comune un immobile considerato nella sua interezza, l’impossibilità che gli effetti del contratto si producano (o non si producano) pro quota o nei confronti soltanto di alcuni dei promissari comporta che il diritto di ciascuno dei creditori di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione, comune alla disciplina delle obbligazioni solidali, richiamata in materia dall’art. 1317 c.c.,non sia oggettivamente suscettibile dell’effetto liberatorio parziale nei confronti degli altri creditori previsto dall’art. 1301 c.c. nell’ipotesi di remissione di uno dei creditori; ciò, peraltro, non comporta la risolubilità del contratto per l’impossibilità di richiedere una prestazione pro quota dell’obbligazione indivisibile, attesa l’espressa previsione nell’art. 1320 c.c. secondo la quale la remissione di uno dei creditori non determina la liberazione del debitore nei confronti degli altri creditori e il loro diritto di domandare la prestazione indivisibile è condizionato, in tal caso, unicamente all’addebito o al rimborso del valore della parte di colui che ha fatto la remissione. (Nella specie è stato ritenuto che, a seguito della rinuncia all’adempimento del contratto preliminare da parte di uno dei promissari acquirenti, l’altro aveva diritto ad ottenere il trasferimento dell’immobile promesso in vendita nella sua interezza).

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Cass. civ. n. 1832/1976

In analogia a quanto dispone l’art. 1317 c.c. riguardo alle obbligazioni indivisibili le quali, secondo il precedente art. 1316, ricorrono, tra l’altro, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura — l’esecuzione dell’obbligo di demolire talune parti comuni di un edificio condominiale deve essere posto, con la sentenza di condanna, solidalmente a carico di tutti i condomini — litisconsorti necessari — salvo il riparto pro quota della relativa spesa nei rapporti interni tra detti obbligati.

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Cass. civ. n. 1236/1970

L’obbligazione è indivisibile non solo quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che per sua natura non è suscettibile di divisione, ma anche quando è stata considerata (in base all’insindacabile accertamento dei giudici di merito) indivisibile dalle parti contraenti. Poiché le obbligazioni, oggettivamente o soggettivamente indivisibili, sono regolate dalle norme relative alle obbligazioni solidali, ne consegue che il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori (purché non sia stato prevenuto da uno di essi, con domanda giudiziale) ed il pagamento ha effetto liberatorio nei riguardi degli altri creditori. Del pari, anche in caso di vendita immobiliare, l’offerta reale fatta ad uno solo dei creditori-venditori, essendo questi tutti legittimati ad esigere l’intera prestazione, è da ritenersi valida e produttiva di effetti giuridici.

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