10 Gen Art. 1318 — Indivisibilità nei confronti degli eredi
Posted at 20:52h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo I – Delle obbligazioni in generale > Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni > Sezione IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
L’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore [ 1295 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 8982/1995
L’obbligazione contributiva in materia di previdenza e assistenza obbligatorie è indivisibile; pertanto, ai sensi dell’art. 1318 c.c., gli eredi del debitore sono tenuti singolarmente al pagamento dell’intero importo pecuniario dovuto dal loro dante causa.
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