10 Gen Art. 1319 — Diritto di esigere l’intero
Posted at 20:29h
in Codice civile
Fonti > Codice civile > Libro Quarto – Delle obbligazioni > Titolo I – Delle obbligazioni in generale > Capo VII – Di alcune specie di obbligazioni > Sezione IV – Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione dell’intera prestazione indivisibile [ 1316 ]. Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”7″]