10 Gen Art. 1295 — Divisibilità tra gli eredi
Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote [ 752, 754, 1318 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 780/2011
In tema di INVIM, gli eredi non rispondono solidarmente dell’imposta dovuta dal dante causa, ma “pro quota”, in base alla regola generale di cui all’art. 1295 c.c., operando in materia tributaria la solidarietà fra gli eredi solo nei casi espressamente previsti e prevedendo l’art. 26 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643 la solidarietà per il pagamento del tributo indicato limitata agli “alienanti” e ai “beneficiari del trasferimento di ciascun immobile” (categoria quest’ultima riferita all’ipotesi di trasferimento a titolo gratuito).
Cass. civ. n. 9148/2008
In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie.
Cass. civ. n. 13291/1999
Con la morte di un debitore in solido, il vin
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