14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2822 del 7 febbraio 2014
Testo massima n. 1
L’obbligazione è indivisibile ai sensi dell’art. 1316 cod. civ. solo quando la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non è suscettibile di divisione per sua natura [ oggettivamente indivisibile ] o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti [ soggettivamente indivisibile ]. Ne consegue che è divisibile l’obbligazione di risarcimento del danno in forma specifica nascente da un atto di transazione e avente ad oggetto lavori di sistemazione di terreni, se tale fu la volontà delle parti e se sia i terreni che la prestazione dovuta sono frazionabili.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]