Art. 755 – Codice civile – Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede

In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi [752, 754, 1299 c. 2 c.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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