10 Gen Art. 2809 — Specialità e indivisibilità dell’ipoteca
L’ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
Essa è indivisibile[ 2799 ] e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte [ 853, 2811 ].
[adrotate group=”6″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 5630/2017
Il titolo costitutivo dell’ipoteca, onde soddisfare il requisito della specialità rispetto al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, sì da assicurarne la originaria determinatezza, sicché deve escludersi la possibilità di un’ipoteca per crediti che non siano dipendenti da un rapporto già esistente al momento della costituzione della garanzia, quali quelli derivanti da mutui previsti come una delle forme alternative di una apertura di credito atipica o mista, le cui condizioni economiche e contrattuali siano tuttavia rimesse a successive pattuizioni, con un generico riferimento alle condizioni di mercato e senza alcun vincolo giuridico a contrarre o senza alcuna predeterminazione del relativo contenuto.
Cass. civ. n. 23669/2006
L’accessorietà dell’ipoteca – che può essere concessa e iscritta soltanto per un determinato credito – ne denota la mancanza di autonomia rispetto all’obbligazione garantita; l’ipoteca non può, quindi, essere ceduta con effetti reali senza il credito garantito né trasferita a un chirografo, cui farebbe acquistare una prelazione prima inesistente. La specialità soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall’art. 2809 c.c., indica, a sua volta, che, per la validità stessa del vincolo ipotecario, sono necessarie l’individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta; essa è un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia e sta a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. Il connotato dell’accessorietà (che poi si sostanzia anche in un rigido meccanismo di pubblicità legale), comporta. pertanto, l’estinzione dell’ipoteca una volta affermata la simulazione del credito a garanzia del quale era stata concessa; e la specialità soggettiva dell’ipoteca implica l’inestensibilità della garanzia ipotecaria all’obbligazione collegata al contratto dissimulato, poiché estranea al rapporto per la quale era stata prevista. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che l’ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo fondiario possa trasferirsi, a seguito della ritenuta simulazione del contratto di mutuo, a garanzia di un credito diverso e chirografario, ancorché questa sia stata la volontà delle parti).
Cass. civ. n. 11088/1993
Posto che l’art. 2809, secondo comma, c.c. secondo cui il creditore per la realizzazione coattiva del suo diritto può sottoporre ad espropriazione forzata anche solo una parte dell’immobile ipotecato, soddisfacendosi sul ricavato per l’intero suo credito (sicché, se l’unico bene oggetto d’ipoteca è alienato per parti distinte, il creditore come può assoggettare ad espropriazione l’intero bene prescindendo, dal punto di vista oggettivo, dalla intervenuta separazione, così può assoggettare all’espropriazione solo una delle parti, sempre per la realizzazione dell’intero credito) — è norma dettata a protezione dell’interesse del creditore, il frazionamento della garanzia, con espropriabilità di un bene a preferenza di un altro, non è conseguibile per effetto di accordo intervenuto tra proprietario del bene ipotecato ed acquirenti di parti distinte dello stesso immobile.
[adrotate group=”7″]