10 Gen Art. 2799 — Indivisibilità del pegno
Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 8970/2000
Il principio di indivisibilità del pegno, contenuto nell’art. 2799 c.c., non esclude la possibilità che il pegno stesso, unitariamente, sia concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia, secondo l’accertamento del giudice di merito — non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici — sufficientemente individuato. In tal caso, il pegno resta per intero a garanzia di quell’unico credito individuato.
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