Avvocato.it

Art. 2799 — Indivisibilità del pegno

Art. 2799 — Indivisibilità del pegno

Il pegno è indivisibile e garantisce il credito finché questo non è integralmente soddisfatto, anche se il debito o la cosa data in pegno è divisibile.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”6″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”8″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 8970/2000

Il principio di indivisibilità del pegno, contenuto nell’art. 2799 c.c., non esclude la possibilità che il pegno stesso, unitariamente, sia concesso a garanzia di diversi crediti, purché almeno uno di essi sia, secondo l’accertamento del giudice di merito — non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici — sufficientemente individuato. In tal caso, il pegno resta per intero a garanzia di quell’unico credito individuato.

[adrotate group=”8″]

[adrotate group=”7″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze