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Art. 2800 — Condizioni della prelazione

Art. 2800 — Condizioni della prelazione

Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto [ 1350 n. 13 ] e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata [ 1264, 1265 ] con scrittura avente data certa [ 2704 ] .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7214/2009

L’art 2800 cod. civ., il quale condiziona l’esistenza della prelazione, nel pegno di credito, alla notificazione della costituzione del pegno medesimo al debitore ovvero alla sua accettazione con atto di data certa, non trova applicazione nell’ipotesi del pegno di titoli di credito, tanto regolare quanto irregolare, ove per la costituzione del vincolo pignoratizio sono sufficienti, ai sensi degli artt.1997 e 2786 cod. civ., la consegna del titolo (nella specie, certificato di deposito al portatore) al creditore pignoratizio ed il correlativo spossessamento del debitore.

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