Art. 2800 – Codice civile – Condizioni della prelazione

Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto [1350 n. 13] e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata [1264, 1265] con scrittura avente data certa [2704] .

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11177/2020

La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 c.c., cioè la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa.

Cass. civ. n. 28900/2011

La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 c.c., cioè la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa.

Cass. civ. n. 8050/2009

Il pegno sul credito "ex mandato" al trasferimento di titoli di Stato non ancora individuati (nella specie, CCT e BTP), costituito dal debitore in favore della banca incaricatane dell'acquisto è ammissibile, a norma dell'art. 2800 c.c., non ostando, alla sua configurazione, il disposto dell'art. 1706 c.c., dato che la banca mandataria, nel rispetto dell'art. 1710 c.c., per assicurare al mandante l'acquisto della proprietà, è obbligata a "dare" i titoli, prestazione che si realizza attraverso il "facere" della specificazione; ne consegue che la prelazione opera a favore della banca anche qualora, prima della realizzazione del pegno, intervenga il fallimento del cliente.

Cass. civ. n. 7214/2009

L'art 2800 cod. civ., il quale condiziona l'esistenza della prelazione, nel pegno di credito, alla notificazione della costituzione del pegno medesimo al debitore ovvero alla sua accettazione con atto di data certa, non trova applicazione nell'ipotesi del pegno di titoli di credito, tanto regolare quanto irregolare, ove per la costituzione del vincolo pignoratizio sono sufficienti, ai sensi degli artt.1997 e 2786 cod. civ., la consegna del titolo (nella specie, certificato di deposito al portatore) al creditore pignoratizio ed il correlativo spossessamento del debitore.