14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20338 del 27 settembre 2007
Testo massima n. 1
Il fatto che, ai sensi dell’art. 752 c.c., i coeredi «contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie…» e che, ai sensi dell’art. 754 c.c., ciascuno è tenuto verso i creditori in proporzione della sua quota, comporta solo che, a seguito della successione, ciascuno dei debitori «non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte» a norma dell’art. 1314 c.c., e non significa anche che sussistono originariamente tanti autonomi rapporti quanti sono gli eredi, giacché il debito di ognuno [ “pro quota” ] ha comunque la sua fonte nell’obbligazione del de cuius la quale determina l’unicità genetica del rapporto obbligatorio. Ne consegue che l’art. 11 c.p.c. [ che pone una regola derogatoria a quella di cui all’art. 10, comma secondo, c.p.c. e che sarebbe inutile se non fosse ritenuto applicabile alle obbligazioni divisibili, essendone esclusa la riferibilità alle obbligazioni solidali ed indivisibili ] trova applicazione nel caso in cui a più eredi sia richiesto, con domande proposte sin dall’inizio nello stesso processo, l’adempimento pro quota dell’unica obbligazione del de cuius essendo irrilevante che, a seguito della successione, i rapporti obbligatori tra il creditore e ciascuno degli eredi siano ormai autonomi e restando il valore della causa determinato, dunque, dalla somma delle quote di cui il creditore abbia chiesto il pagamento.
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