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Articolo 11 Codice di procedura civile — Cause relative a quote di obbligazione tra più parti

Articolo 11 Codice di procedura civile — Cause relative a quote di obbligazione tra più parti

Se è chiesto da più persone o contro più persone [ 102, 103 ] l’adempimento per quote di un’obbligazione [ 1314 c.c. ], il valore della causa si determina dall’intera obbligazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20338/2007

Il fatto che, ai sensi dell’art. 752 c.c., i coeredi «contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle quote ereditarie…» e che, ai sensi dell’art. 754 c.c., ciascuno è tenuto verso i creditori in proporzione della sua quota, comporta solo che, a seguito della successione, ciascuno dei debitori «non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte» a norma dell’art. 1314 c.c., e non significa anche che sussistono originariamente tanti autonomi rapporti quanti sono gli eredi, giacché il debito di ognuno (“pro quota”) ha comunque la sua fonte nell’obbligazione del de cuius la quale determina l’unicità genetica del rapporto obbligatorio. Ne consegue che l’art. 11 c.p.c. (che pone una regola derogatoria a quella di cui all’art. 10, comma secondo, c.p.c. e che sarebbe inutile se non fosse ritenuto applicabile alle obbligazioni divisibili, essendone esclusa la riferibilità alle obbligazioni solidali ed indivisibili) trova applicazione nel caso in cui a più eredi sia richiesto, con domande proposte sin dall’inizio nello stesso processo, l’adempimento pro quota dell’unica obbligazione del de cuius essendo irrilevante che, a seguito della successione, i rapporti obbligatori tra il creditore e ciascuno degli eredi siano ormai autonomi e restando il valore della causa determinato, dunque, dalla somma delle quote di cui il creditore abbia chiesto il pagamento.

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Cass. civ. n. 6617/2004

In tema di competenza del giudice per valore, nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti del condominio per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dell’assemblea, sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare sulla quale è fondata la pretesa del condominio nei suoi confronti (e non già dell’insussistenza, per qualsiasi titolo, della propria personale obbligazione), la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all’invalidità dell’intero rapporto implicato dalla delibera, il cui valore è, quindi, quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il thema decidendum non riguarda l’obbligo del singolo condomino bensì l’intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale.

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Cass. civ. n. 3435/2001

I crediti di rimborso spettante verso gli altri condomini a quelli che abbiano pagato un debito condominiale, pur trovando causa in tale unica obbligazione assunta verso il terzo costituiscono pur sempre distinte obbligazioni onde la inapplicabilità del cumulo previsto dall’art. 11 c.p.c. ai fini della determinazione del valore della causa.

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Cass. civ. n. 9596/1993

La regola enunciata dall’art. 11 c.p.c. per cui, ove più creditori chiedano in giudizio l’adempimento dell’obbligazione nei limiti delle rispettive quote, il valore della causa si determina dall’intera obbligazione, operante anche nel caso in cui la domanda sia proposta da un unico creditore, presuppone l’unicità del rapporto obbligatorio e la divisibilità dell’obbligazione. Esula quindi dall’ambito della norma l’ipotesi in cui tra il creditore ed i vari debitori sussistano autonome e distinte ragioni obbligatorie, se pure dipendenti da identico titolo, poiché in tal caso le singole domande debbono essere separatamente considerate ai fini della competenza per valore

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Cass. civ. n. 4524/1992

Qualora, con riguardo a preliminare di vendita, stipulato dai comproprietari del bene ciascuno per la propria quota, sia stata resa sentenza di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell’art. 2932 c.c., con effetti subordinati al pagamento del prezzo, e la parte acquirente agisca per ottenere l’accertamento del proprio adempimento, ovvero della liberazione dal relativo obbligo a seguito di offerta reale, rispetto alla porzione del prezzo dovuta al singolo proprietario, il quale a sua volta chieda in via riconvenzionale l’inefficacia del rapporto costituito con detta sentenza in ragione del mancato versamento del corrispettivo, la competenza per valore è determinata dall’ammontare dell’indicata porzione, non dell’intera obbligazione, in considerazione della divisibilità di questa e dell’inapplicabilità delle regole dettate dall’art. 11 c.p.c. per il diverso caso in cui la contesa investa il complessivo debito.

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Cass. civ. n. 2946/1980

La norma contenuta nell’art. 11 c.p.c., secondo cui, se è chiesto da più persone o contro più persone l’adempimento per quote di un’obbligazione, il valore della causa si determina dall’intera obbligazione, configura un’eccezione alla regola, in tema di cumulo soggettivo, desumibile dal combinato disposto degli artt. 10, secondo comma e 103, primo comma, c.p.c., in base alla quale, agli effetti della competenza per valore, le singole domande proposte da un solo attore nei confronti di più convenuti (litisconsorzio facoltativo passivo) o da più attori nei confronti di un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo) o di più convenuti (litisconsorzio facoltativo misto), non si sommano. L’operatività di detta eccezione postula che l’adempimento per quote di una medesima obbligazione sia chiesto, ab origine, con un’unica domanda giudiziale, e va esclusa, pertanto, nel caso in cui l’adempimento delle quote sia stato chiesto da o nei confronti di più soggetti con giudizi separati, successivamente riuniti a norma dell’art. 274 c.p.c. (litisconsorzio facoltativo successivo); in tale ipotesi, infatti, il provvedimento discrezionale di riunione lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e non può dar luogo a spostamenti di competenza per valore.

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